Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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conti in preesistenti e nuovi varia in funzione della residenza del titolare del conto. In alternativa gli istituti finanziari possono scegliere di trattare, dopo l’entrata in vigore della LSAI, tutti o determinati conti come se fossero nuovi conti (cfr. art. 7 cpv. 7 LSAI).

La distinzione tra «conto di debole valore» e «conto di valore elevato» viene fatta esclusivamente per i conti preesistenti di persone fisiche. Determinante è se il saldo o il valore complessivo al 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner oppure al 31 dicembre di un anno seguente supera o meno il milione di franchi. Nel caso in cui lo scambio automatico di informazioni diventi applicabile da una data diversa dal 1° gennaio vi saranno conti che saranno aperti tra il 31 dicembre antecedente alla data di applicazione e il giorno dell’applicazione stessa. Questi conti sono considerati come conti di debole valore finché un 31 dicembre dispongono di un saldo o valore complessivo superiore a un milione di franchi. Gli istituti finanziari possono rinunciare a questa distinzione e trattare tutti i conti come conti di valore elevato (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a LSAI). In questo articolo gli importi sono indicati in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all’articolo 10 LSAI).

Cpv. 2

Per le espressioni contenute nel capoverso 2 valgono le definizioni dell’accordo applicabile.

Art. 3 Istituti finanziari non dichiaranti e conti esclusi

Cpv. 1

L’espressione «istituto finanziario non dichiarante» comprende gli istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché comportano di principio un basso rischio di abusi per sottrazione d’imposta. La NCD contiene categorie specifiche (ad es. gli enti statali e le istituzioni che servono alla previdenza professionale) e una clausola di salvaguardia per includere le specificità nazionali. Ci si attende che ogni Giurisdizione che applica lo standard sullo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non dichiaranti e che lo pubblichi. I criteri per rientrare nella categoria istituto finanziario non dichiarante sono simili a quelli utilizzati dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Per quanto concerne la Svizzera viene fatta la proposta seguente:

Un istituto finanziario non dichiarante nel quadro dello scambio automatico di informazioni è un istituto finanziario svizzero non notificante secondo FATCA16, eccetto un istituto finanziario con clientela locale (lett. a). Un istituto finanziario svizzero è escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni se risulta essere un istituto finanziario non notificante secondo FATCA, in applicazione dell’Accordo FATCA e dei suoi allegati, della legge federale del 27 settembre 201317

sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti oppure secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense (FATCA Regulations). FATCA e la NCD presentano differenti definizioni per determinare la residenza di un istituto finanziario. FATCA si basa sul diritto di costituzione (cfr. art. 2 n. 13 Accordo FATCA), la NCD si base di principio sulla residenza fiscale (cfr. sez. VII cap. A, n. 2 NCD, sez. VIII numeri marginali 3-6 Commentario, art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 4 LSAI). Bisogna quindi verificare se un istituto finanziario non rientra nel campo di applicazione di FATCA soltanto perché non è stato costituito secondo il diritto svizzero. In questo caso non si può giungere alla conclusione che l’istituto finanziario sia automaticamente escluso anche dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, bensì bisogna verificare se questo istituto rientrerebbe nel campo di applicazione della normativa FATCA nel caso in cui fosse stato costituito secondo il diritto svizzero.

16 La terminologia differisce tra FATCA e la NCD. Nell’Accordo FATCA viene utilizzata l’espressione «non notificante» mentre nella NCD viene impiegata l’espressione «non dichiarante». In entrambi i casi sono designati istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione di FATCA o dello scambio automatico di informazioni perché comportano di principio un rischio minimo di commettere sottrazione d‘imposta. Le definizioni coincidono ma non coprono lo stesso campo di applicazione, da come si può dedurre dalle spiegazioni ad art. 2 cpv. 3 lett. e.

17 RS 672.933.6

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