Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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a-e (lett. f). Questa delega permette, per mezzo di un’ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i conti nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario dovrebbero essere verificati, identificati e dichiarati nel quadro dello scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all’entrata in vigore di una revisione della legge.

Art. 4 Istituti finanziari residenti in Svizzera

La NCD non definisce il concetto di residenza degli istituti finanziari. La definizione è contenuta nella sezione VIII numeri marginali 4 e 5 del Commentario relativo alla NCD. A seconda della definizione di residenza, un istituto finanziario rientra o meno nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. A causa delle ripercussioni importanti sui diritti e gli obblighi nonché per motivi di sicurezza del diritto è necessaria una norma a livello di legge. La definizione contenuta nel Commentario relativo alla NCD deve dunque essere ripresa nella LSAI. Il Commentario distingue tre casi:

1. l’istituto finanziario che non è un trust è residente fiscale in una Giurisdizione o territorio. Ai fini della NCD è considerato residente in questa Giurisdizione;

2. l’istituto finanziario che non è un trust e non è residente fiscale in nessuna Giurisdizione o territorio. Questo tipo di istituto finanziario ai fini della NCD è considerato residente (i) nella Giurisdizione o territorio secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) nella Giurisdizione o territorio in cui ha la direzione (compresa l’amministrazione effettiva) o (iii) nella Giurisdizione o territorio in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

3. l’istituto finanziario è un trust. Ai fini della NCD è considerato residente nella Giurisdizione o territorio in cui il fiduciario è residente. Il trust è residente in diverse Giurisdizioni o territori qualora esistano diversi fiduciari a loro volta residenti in diverse Giurisdizioni e territori.

Se secondo i numeri 1 e 2 un istituto finanziario risulta residente in diverse Giurisdizioni o territori è considerato residente nella Giurisdizione o nel territorio in cui detiene i conti. Se secondo il numero 3 l’istituto finanziario è invece residente in più Giurisdizioni o territori, deve effettuare la dichiarazione in tutte queste Giurisdizioni o territori. Ogni fiduciario deve procedere alla verifica, all’identificazione e alla dichiarazione secondo il diritto della sua Giurisdizione di residenza.

Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità in merito alla residenza. Esso deve in particolare stabilire a quali condizioni un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1 (lett. a). In ogni caso non è sufficiente un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili in Svizzera per considerare un istituto finanziario assoggettato all’imposta in Svizzera secondo il capoverso 1. Bisogna inoltre disciplinare in quali casi un istituto finanziario esentato da imposta sia comunque residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1 (lett. b). Ad esempio le banche cantonali, se non hanno la forma giuridica di società anonima, sostanzialmente non sono assoggettate, ma devono essere designate come residenti dal Consiglio federale secondo il capoverso 1. Le banche cantonali che non adempiono le condizioni dell’articolo 3 capoverso 1 sono considerate istituti finanziari sottoposti a dichiarazione indipendentemente dal fatto che siano esentate da imposta o meno.

Art. 5 Accordi sulla protezione dei dati

All’articolo 22 paragrafo 1 la convenzione sull’assistenza amministrativa stipula che la Parte che fornisce le informazioni può specificare le disposizioni di protezione dei dati e del segreto che l’altra Parte deve rispettare. Questa regola è applicabile anche nel quadro dell’MCAA grazie al rimando contenuto alla Sezione 5 paragrafo 1 dell’MCAA stesso. Questo rimando mira a garantire una sufficiente protezione dei dati per la Parte che fornisce i dati. L’articolo 5 disciplina la competenza interna per concludere questo tipo di accordi e la conferisce al Consiglio federare per quanto questi corrispondano, almeno a livello materiale, alle prescrizioni della LPD e della LSAI.

Sezione 2: Norma comune di dichiarazione

Art. 6 Applicazione e sviluppo dell’MCAA

L’MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le regole di dichiarazione e di diligenza definite nella NCD (cfr. le spiegazioni all’ingresso dell’MCAA, cap. 2). La NCD è allegata

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