Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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all’MCAA affinché venga recepita nel diritto svizzero. Il capoverso 1 stabilisce inoltre che nel quadro dell’applicazione dell’Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull’allegato all’MCAA e sulla legge. Ciò significa che un istituto finanziario dichiarante deve applicare l’allegato dell’MCAA in combinazione con le definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 e le agevolazioni e precisazioni contenute agli articoli 7-10.
L’MCAA prevede inoltre che le Giurisdizioni adeguino periodicamente il diritto interno alle modifiche della NCD e che una Giurisdizione, dopo aver effettuato tali adeguamenti, si basi sulla versione aggiornata della definizione di NCD per quanto riguarda tale Giurisdizione (cfr. le spiegazioni all’ingresso dell’MCAA, cap. 2). Per adempiere le condizioni dell’MCAA secondo cui il diritto interno alle Giurisdizioni viene adeguato periodicamente alle modifiche della NCD, ai capoversi 2 e 3 sono disciplinate le relative competenze interne. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata della NCD nell’allegato dell’MCAA. Per modifiche di portata limitata si intende, per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti e quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Le altre modifiche devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione. Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia determinante per la definizione di chi abbia facoltà di decidere in merito all’esecuzione della modifica stessa.
Art. 7 Agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di diligenza
In diversi punti la NCD contiene opzioni che devono essere scelte dalle Giurisdizioni attuanti lo scambio automatico di informazioni. Essa permette in parte di garantire agli istituti finanziari dichiaranti una certa flessibilità nell’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni. Il Commentario relativo alla NCD contiene inoltre determinate formulazioni alternative. La Giurisdizione che applica lo scambio automatico di informazioni può decidersi per queste formulazioni alternative al posto di quelle contenute nella NCD. All’articolo 7 sono elencate le opzioni scelte dalla Svizzera. Con la sua scelta il Consiglio federale mira ad attuare lo scambio automatico di informazioni in modo efficiente ed economico senza inutili formalismi. Esso propone di sfruttare, per quanto possibile, la flessibilità fornita nel quadro dello standard dell’OCSE.
Cpv. 1
Un istituto finanziario dichiarante può ricorrere a fornitori di prestazioni esterni per l’adempimento dei suoi obblighi di dichiarazione e di diligenza secondo gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 1 e la LSAI. L’istituto finanziario resta tuttavia responsabile dell’adempimento di questi obblighi.
Cpv. 2
Gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato differiscono da quelli per i conti di debole valore e prevedono una procedura di verifica allargata (cfr. sez. III cap. B e C NCD). Ogni Giurisdizione può autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti ad applicare ai conti di debole valore le procedure di verifica allargata in adempimento agli obblighi di diligenza previste per i conti di valore elevato. Gli istituti finanziari possono procedere a questa scelta per tutti o per determinate categorie di conti da loro definite (cfr. sez. II cap. E NCD).
Per i conti preesistenti e i nuovi conti esistono diversi obblighi di diligenza (cfr. sez. III-VI NCD). Ogni Giurisdizione può autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti ad applicare ai nuovi conti le procedure vigenti in adempimento agli obblighi di diligenza previste per i conti preesistenti. Gli istituti finanziari possono procedere a questa scelta per determinate categorie di conti da loro definite. Continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni vigenti per i conti preesistenti. Si tratta in particolare di prescrizioni specifiche in relazione al numero d’identificazione fiscale o alla data di nascita (sez. I cap. C NCD) e delle eccezioni applicate a determinati conti in merito all’obbligo di esame, identificazione e dichiarazione (sez. III cap. A e sez. V cap. A NCD).
Cpv. 3
Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono, per i conti preesistenti di enti che al 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner hanno
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