Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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un saldo o valore complessivo di al massimo 250 000 franchi, rinunciare a verificare, identificare e dichiarare tutti i conti o determinate categorie di conti da loro definite. Questa opzione è contenuta nella sezione V capitolo A della NCD, dove è stata introdotta per ridurre i costi di attuazione degli istituti finanziari, poiché gli obblighi di diligenza nei confronti degli enti sono più complessi rispetto a quelli applicabili alle persone fisiche. L’importo in questo articolo è in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all’articolo 10 LSAI).
Cpv. 4
Per l’adempimento degli obblighi di diligenza per i conti preesistenti di debole valore di persone fisiche sono a disposizione due procedure, ovvero la procedura dell’indirizzo di residenza e la ricerca nella documentazione elettronica (cfr. sez. III cap. B NCD). Al capoverso 4 viene stabilito che gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere quale procedura applicare e questo per tutti o per determinate categorie di conti da loro definite. Ulteriori precisazioni in merito alla procedura dell’indirizzo di residenza sono contenute all’articolo 9 capoversi 5 e 6.
Cpv. 5
Nel quadro dello scambio automatico di informazioni le persone che detengono il controllo del trust sono da identificare e dichiarare. Si tratta dei fiducianti, dei fiduciari, (eventualmente) dei protettori, dei beneficiari o delle categorie di beneficiari nonché di tutte le altre persone fisiche che esercitano un controllo effettivo sul trust. Nel caso dei beneficiari occorre distinguere se hanno diritto a una distribuzione oppure se sono soltanto possibili beneficiari di una distribuzione discrezionale. Nel secondo caso gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se dichiarare queste persone soltanto nell’anno in cui ricevono una distribuzione. Se esiste un trust discrezionale i cui beneficiari sono, ad esempio, i tre figli del fiduciante, è possibile effettuare una dichiarazione annua per tutti i tre figli oppure effettuare la dichiarazione per i figli che nell’anno in considerazione hanno ricevuto effettivamente una distribuzione.
Cpv. 6
La sezione V della NCD introduce gli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari dichiaranti devono applicare in relazione a conti preesistenti di enti. Per una semplificazione e un’attuazione economica, gli Stati possono autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti a utilizzare come giustificativo ogni classificazione documentata nei loro dossier in relazione al titolare del conto effettuata prima che il conto finanziario fosse classato come conto preesistente e che si basi su un sistema di codificazione settoriale normalizzato. Gli istituti finanziari dichiaranti possono basarsi su questo tipo di classificazione soltanto se l’impiego del sistema di codificazione settoriale normalizzato è in accordo con la loro prassi commerciale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro o per altri scopi legali (altri che fiscali), purché essi non sappiano o non siano tenuti a sapere che questa classificazione non è pertinente o credibile. L’espressione «sistema di codificazione settoriale normalizzato» designa un sistema di codificazione utilizzato per classificare gli enti secondo il tipo della loro attività per altri scopi che quelli fiscali: Esempi di tale sistema sono l’International Standard Industrial Classification (ISIC) delle Nazioni Unite, la «Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea»
(NACE) e il North American Industry Classification System (NAICS).
Cpv. 7
La NCD contiene, alla sezione V21, un cosiddetto «largo approccio» detto anche approccio «Big Bang». La NCD prevede che i conti dichiarabili debbano essere identificati. Per ogni nuova Giurisdizione partner gli istituti finanziari dichiaranti devono esaminare nel dettaglio i loro conti per determinare quali siano diventati dichiarabili in seguito all’estensione delle Giurisdizioni partner. In alternativa le Giurisdizioni possono autorizzare i loro istituti finanziari ad applicare gli obblighi di diligenza secondo la NCD anche per i conti cha al momento dell’esecuzione degli obblighi di diligenza non erano dichiarabili. In questo modo gli istituti finanziari possono sfruttare le sinergie e applicare una procedura uniforme per tutti i conti o per determinate categorie di conti da loro definite. Questa possibilità di
21 Cfr. sito web dell‘OCSE (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automaticexchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm) e vedi pagg. 284-300 dello standard sullo scambio automatico di informazioni.
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