Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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scelta è garantita anche agli istituti finanziari svizzeri dichiaranti per tutti i conti o per le categorie di conti da loro definite.
Questi istituti possono rilevare il numero d’identificazione fiscale estero al momento dell’apertura del conto, ma non è obbligatorio. In determinati casi il rilevamento non è nemmeno possibile, ad esempio quando una persona è residente in una Giurisdizione che non ha ancora applicato lo scambio automatico di informazioni e quindi non è dato sapere quale sia il numero d’identificazione fiscale. Se il numero d’identificazione fiscale estero non viene rilevato al momento dell’apertura del conto, l’istituto finanziario svizzero dichiarante è tenuto ad adoperarsi in maniera ragionevole per procurarsi entro la fine del secondo anno civile successivo a quello in cui questo conto è stato identificato come conto dichiarabile.
Cpv. 8
Il Commentario relativo alla NCD contiene determinate disposizioni alternative. La Giurisdizione che applica lo scambio automatico di informazioni può optare per queste disposizioni alternative in luogo di quelle contenute nella NCD. Le formulazioni alternative sono designate come tali nel Commentario e figurano in caratteri corsivi (cfr. sez. I numero marginale 11, sez. VII numero marginale 13 e sez. VIII numero marginale 82 Commentario). Il Consiglio federale deve essere autorizzato a stabilire quale delle disposizioni alternative contenute nel Commentario siano applicabili. Questa ripartizione delle competenze si giustifica poiché le disposizioni alternative contenute nel Commentario comportano di principio un’agevolazione nell’applicazione della NCD. È possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre disposizioni alternative che agevolano l’applicazione della NCD qualora il Commentario relativo alla NCD dovesse essere completato in un secondo tempo. Alla luce di quanto precede il Consiglio federale non può imporre obblighi che esulano dai limiti dell’accordo applicabile e della LSAI.
Art. 8 Precisazione degli obblighi generali di dichiarazione
L’articolo 8 precisa gli obblighi generali di dichiarazione secondo la sezione I della NCD.
Cpv. 1
Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro ammontare è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall’istituto finanziario svizzero dichiarante in applicazione dell’arti-
colo 10 capoverso 5, l’istituto finanziario svizzero dichiarante converte nella sua moneta locale il saldo o il valore o qualsiasi altro ammontare applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la dichiarazione del conto l’istituto finanziario dichiarante trasmette il tasso di cambio a pronti dell’ultimo giorno dell’anno civile per cui il conto è dichiarato.
Cpv. 2
Alla sezione 3 paragrafo 1 l’MCAA prevede che l’ammontare e la qualifica dei versamenti effettuati in relazione a un conto dichiarabile possono essere definiti conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizione che procede allo scambio. In questo modo gli istituti finanziari dichiaranti possono procedere in modo uniforme per quanto concerne gli importi e la qualifica dei versamenti. Al capoverso 2 si autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l’importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile.
Art. 9 Precisazione degli obblighi di diligenza
L’articolo 9 precisa gli obblighi di diligenza secondo le sezioni II–VI della NCD.
Cpv. 1
Un’autocertificazione secondo la NCD è valida fino al cambiamento della situazione sulla cui base l’istituto finanziario svizzero dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione iniziale non è pertinente o credibile. Questa disposizione corrisponde alla regola contenuta alla sezione IV numero marginale 12 del Commentario relativo alla NCD.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli attestati, che secondo il diritto penale usuale concernente questi documenti non godono di regola di molta credibilità, nei rapporti con le autorità fiscali possono tuttavia rappresentare atti adeguati a garantire la verità per via dei loro contenuti. Rispetto a queste autorità, nel quadro della dichiarazione fiscale, esiste il particolare obbligo legale di
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