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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
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Art. 239g Vaccinazioni
L’USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Blue tongue o la EHD per gli animali ricettivi. Esso stabilisce in un’ordinanza i territori all’interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l’impiego di vaccini.
Art. 286 cpv. 2–3
2D’intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e con l’autorità cantonale preposta alla pesca, ordina le misure necessarie al fine di evitare un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
2bis
D’intesa con l’UFAM e con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, l’USAV può emanare direttive tecniche sulla lotta alla IPN.
3Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo l’eliminazione di tutti i pesci e l’esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l’effettivo di pesci è indenne da virus.
Art. 291 cpv. 1
1I laboratori d’analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e i guardiacaccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell’articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.
Art. 291d cpv. 1 e 2
1In collaborazione con l’UFSP e l’UFAG, l’USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l’antibioticoresistenza degli zoonotici, degli agenti patogeni per gli animali e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo esegue un programma di sorveglianza.
2La sorveglianza dell’antibioticoresistenza si basa:
a. sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all’articolo 291c; e
b. sull’analisi del materiale diagnostico d’analisi.
Art. 301 cpv. 1 frase introduttiva e lett. dbis
1Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:
dbis. ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie, al fine di impedire la diffusione di un’epizoozia.