Progetto

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Art. 312b Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

1La richiesta per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all’USAV. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a. la formazione, il perfezionamento professionale nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;

b. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;

c. le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché i relativi procedimenti metodologici;

d. la prova dell’accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature13.

2Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La richiesta di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

3L’USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell’ordinanza del 9 maggio 201214 sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.

4L’USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.

5Cambiamenti di indirizzo e mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto nonché cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all’USAV.

6L’USAV può revocare il riconoscimento se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;

b. la qualità dei dati o la frequenza della notifica secondo l’articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;

c. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);

d. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

Art. 312c Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l’USAV

1I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

2I laboratori riconosciuti trasmettono regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;

13 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione

svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

14 RS 814.912