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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine

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Art. 27 cpv. 2

2Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. L’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.

Art. 34 cpv. 1,6 e 7

1Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano animali per macellarli nella propria azienda.

6Il rilascio della patente per il commercio di bestiame deve essere registrata dal veterinario cantonale nel sistema d’informazione centrale per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’O-SISVet4.

7Per il rilascio della patente per il commercio di bestiame i Cantoni riscuotono annualmente una tassa pari a:

a. 200 franchi per il commercio di cavalli, muli, asini o con bestiame grosso (bovini di età superiore ai tre mesi);

b. 100 franchi per il commercio di bestiame minuto (vitelli di età inferiore ai tre mesi, pecore, capre e suini).

Art. 35 cpv. 4

4Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame nel sistema d’informazione centrale per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’O-SISVet5.

Art. 61 cpv. 5

5I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione. Questʼultimo provvede affinché i dati di cui allʼarticolo 312c capoverso e lettere a-c siano inseriti nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l’O-SISVet6.

Art. 130a Nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un’epizoozia

1Al termine delle misure ordinate per combattere l’epizoozia, l’efficacia dei provvedimenti di lotta adottati deve essere verificata.

2Il veterinario cantonale definisce d’intesa con l’USAV il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.

4 RS 916.408

5 RS 916.408

6 RS 916.408