Progetto
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Art. 309 cpv. 2
Abrogato
Art. 312 Condizioni per il riconoscimento
1Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 2012 sull’impiego confinato10.
2Un laboratorio viene riconosciuto se:
a. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199611 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. la sua competenza principale consiste nella diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria oppure nella sorveglianza della salute degli animali;
c. la sua gamma di analisi comprende la gran parte delle epizoozie di cui agli articoli 3–5 e se dispone dei metodi necessari per le analisi;
d. ha una sede in Svizzera e se le analisi vengono effettuate in Svizzera;
e. sono adempiuti i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
f. è collegato al sistema d’informazione per i dati di laboratorio ALIS secondo l’O-SISVet12.
3Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive relativa alla medicina veterinaria e da un sostituto con qualifiche specialistiche paragonabili. Il direttore e il suo sostituto devono avere seguito un perfezionamento professionale nel campo della lotta alle epizoozie e devono lavorare nello stesso laboratorio entrambi almeno al 60 per cento.
4Almeno la metà del personale che viene incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.
5L’USAV emana disposizioni tecniche sul riconoscimento di laboratori, i metodi di diagnostica delle epizoozie e le informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’USAV.
Art. 312a Laboratori nazionali di riferimento
Per i laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all’articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere c ed e.