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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
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b. risultati delle analisi suddette;
c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.
3L’USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un’analisi, l’incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l’incarico può essere impartito a un laboratorio all’estero.
4Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni stipulano quali committenti una convenzione contrattuale con i laboratori.
5L’USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.
Art. 315h Disposizione transitoria della modifica del ...
I laboratori che sono riconosciuti al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... devono adempiere i requisiti per quanto riguarda il loro direttore (art. 312 cpv. 3) al più tardi entro [tre anni dall’entrata in vigore della modifica].
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ....
… In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova