Progetto
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
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Allegato 1 numero 5
5. Dati relativi ai volatili da cortile
Per i volatili da cortile devono essere notificati i seguenti dati:
a. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale;
b. numero BDTA dell’azienda di provenienza, se ne è stato attribuito uno;
c. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini);
d. numero di animali;
e. data della stabulazione;
f. data della notifica.
2. Ordinanza del 30 ottobre 198517 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Titolo prima dell’art. 23
Sezione 6: Laboratori di diagnostica
Art. 23
Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.