Progetto

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Allegato 1 numero 5

5. Dati relativi ai volatili da cortile

Per i volatili da cortile devono essere notificati i seguenti dati:

a. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale;

b. numero BDTA dell’azienda di provenienza, se ne è stato attribuito uno;

c. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini);

d. numero di animali;

e. data della stabulazione;

f. data della notifica.

2. Ordinanza del 30 ottobre 198517 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Titolo prima dell’art. 23

Sezione 6: Laboratori di diagnostica

Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

17 RS 916.472