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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
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Allegato (numero II)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 ottobre 201115 concernente la banca dati sul traffico di animali
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2Essa si applica per l’esecuzione:
a. della legislazione sulle epizoozie per gli animali addomesticati delle specie bovina (compresi i bufali e i bisonti), ovina, caprina e suina e per i volatili da cortile, ad eccezione degli animali di queste specie tenuti negli zoo e degli equidi;
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
a. numero cantonale d’identificazione delle aziende detentrici di animali ad unghia fessa secondo l’articolo 7 capoverso 2 OFE16 nonché delle aziende detentrici di equidi e di volatili da cortile secondo l’articolo 18a capoverso 4 OFE;
Art. 8b Dati concernenti i volatili da cortile
1Per le aziende detentrici di volatili da cortile a partire da dimensioni di 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e la rispettiva mutazione:
a. numero telefonico e lingua per la corrispondenza;
b. relazione postale o bancaria.
2Per la stabulazione di un nuovo effettivo a partire da una delle dimensioni di cui al capoverso 1, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 5.