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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
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Art. 239b frase introduttiva e lett. b
Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma:
b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della Blue tongue e della EHD.
Art. 239c cpv. 1 frase introduttiva e lettera a nonché cpv. 3
1In caso di sospetto di epizoozia di febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Ordina inoltre:
a. a seconda della situazione di partenza: l’esame dei virus della Blue tongue e della EHD o di uno dei due agenti infettivi;
3L’USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
Art. 239d cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 lettera b
1In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:
2Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:
b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l’epizoozia constatata.
Art. 239e Zona delimitata a causa della Blue tongue e della EHD
1La zona delimitata a causa della Blue tongue o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.
2Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV stabilisce l’ampiezza della zona da delimitare. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non sono più stati diagnosticati virus della Blue tongue e della EHD.
3L’USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.
Art. 239f cpv. 1
1L’USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Blue tongue e della EHD.