Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 12 pagine
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Art. 4 Mezzi di trasporto utilizzati come ricovero temporaneo per cani e gatti
Per la maggior parte dei Cantoni e per TIR le spiegazioni sono inadatte all’esecuzione e pertanto vanno respinte. Chiedono che l’USAV non si avvalga della possibilità di prevedere deroghe per i mezzi di trasporto come ricovero temporaneo secondo l’articolo 165 capoverso 3 OPAn. Altrimenti, le definizioni di «temporaneo» e «occasionale» vanno spiegate e inserite nella disposizione dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) (ASVC, GL, KT GL, VdU, SG, AVSV, SO, KT SO, LU, ZH, Veta ZH, VABS, NW, KT JU, BL, AG, AVS, KT BE, SAAV, NE, ZG, GE).
AR è esplicitamente favorevole all’articolo 4. Soprattutto per l’impiego di cani di servizio (della polizia e dell’esercito) è importante che l’OPAn non preveda eccezioni per la detenzione di questi cani, contrariamente alle disposizioni per i cavalli. Polizia, esercito e Corpo delle guardie di confine sarebbero dunque costretti a impiegare i loro cani illegalmente. È necessario che l’USAV colmi queste lacune.
Molte organizzazioni lamentano la definizione non chiara a cui darebbe adito la formulazione abusiva dell’articolo (STVV, SVK, SWH, Vier Pfoten, ZTS, LVPA, Kompanima, SVBT, CCS, SKNH, SKBF, VKAS, BMa).
STS e altre organizzazioni per la protezione degli animali chiedono che si indichi la durata massima di permanenza consentita in un box. Per i cani è proposta una durata massima di due ore, con successiva possibilità di movimento all’esterno del mezzo di trasporto. Bisognerebbe definire le possibili eccezioni, per esempio per il trasporto aereo. Come per l’articolo 3 chiedono che all’interno del mezzo di trasporto i cani possano anche stare seduti (STS,
STVT, ProTier, TSV Uri, TSNW, TSV Zug, GTV, DBT, TSVL, ATS).
GST chiede il seguente adeguamento: «Nel mezzo di trasporto, nel caso in cui la durata del trasporto superi i 30 minuti, il cane o il gatto deve poter stare seduto in posizione eretta e potersi adagiare». KV Embrach vorrebbe la seguente formulazione: «Nel mezzo di trasporto, il cane o il gatto deve tuttavia potersi sdraiare comodamente».
Oltre alla definizione, TIR chiede una limitazione a quattro giorni al mese (e massimo due giorni consecutivi) per più di sei ore (senza interruzione massimo tre ore).
Art. 5 Ricovero
I Cantoni (ASVC, GL, KT GL, BL, AR, VdU, SG, AVSV, SO, KT SO, LU, NW, SH, VABS, AG, AVS, KT BE, KT JU, ZH, Veta ZH, SAAV), nonché GST e TIR chiedono di stralciare l’intero articolo e l’allegato 1. KT JU e TIR sono favorevoli a inserire il capoverso 4 nell’OPAn.
Capoverso 1
I Cantoni summenzionati, oltre a ZG, TIR, GST e RCS non vedono nel capoverso 1 alcun contenuto tecnico e pertanto chiedono di stralciarlo.
AG e AVS fanno inoltre notare che, anche nei canili con possibilità di uscita, i cani devono potersi muovere. La formulazione proposta non sembra univoca. Anche LVPA condivide le stesse riflessioni. Con la formulazione proposta non si vieterebbero esplicitamente le cassette per i gatti, e neppure i posti per i bisogni dei cani. La proposta non porterebbe a miglioramenti, né per l’esecuzione, né per i cani.
KT BE solleva la seguente obiezione al capoverso 1 e pertanto chiede di stralciarlo: «secondo gli articoli 70 e 71 OPAn devono potersi muovere sufficientemente e avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone. La disposizione di cui al capoverso 1 dell’ordinanza dell’USAV potrebbe essere fraintesa nel senso che la possibilità di fare i bisogni sarebbe un’opportunità di movimento sufficiente per il cane».
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