Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 19 pagine

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Capoverso 2

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alla seguente domanda:

Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive, il numero

minimo dei posti di lavoro da creare deve rimanere pari a 20, come previsto dall’avamprogetto di ordinanza, o essere ridotto a 10?

19 partecipanti su 36 approvano una riduzione da 20 a 10, oppure a 5, del numero minimo dei posti di lavoro da creare nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive. 17 partecipanti approvano invece il mantenimento del numero minimo di posti di lavoro a 20 oppure chiedono di portarlo almeno a 30.

19 partecipanti approvano una riduzione da 20 a 10 (AI, AR, BE, CP, ES, FER-Arcju, GR, HKGR, JU, SAB, SG, UCS, TG, UR, VD, CDEP e VS) oppure a 5 (GS) del numero minimo dei posti di lavoro da creare. Un partecipante (VD) propone un valore differenziato nel caso in cui si tratti di un quartier generale (almeno 20 posti di lavoro), oppure di un centro amministrativo o di ricerca e sviluppo (almeno 10 posti). Nel caso in cui non si facciano distinzioni, appoggia la riduzione a 10 del numero minino di posti di lavoro.

17 partecipanti concordano con il mantenimento del numero minimo a 20 (AG, BS, BL, PPD, GE, NE, OW, USC, USS, SH, SO, PS, SZ, TI, ZG e ZHK) oppure chiedono di portarlo almeno a 30 (ZH).

Capoverso 3

Un partecipante accoglie la disposizione chiara secondo cui, in caso di trasferimento della sede all’interno della Svizzera, sono contemplati per la concessione di agevolazioni fiscali solo i nuovi posti di lavoro creati. Un partecipante chiede un adeguamento linguistico. Un partecipante chiede che, in caso di trasferimento della sede all’interno della Svizzera, si rinunci completamente alla concessione di agevolazioni fiscali, a prescindere dal numero di nuovi posti di lavoro creati.

Un partecipante (SAB) accoglie con favore la disposizione chiara secondo cui, in caso di trasferimento della sede all’interno della Svizzera, sono contemplati per la concessione di agevolazioni fiscali solo i nuovi posti di lavoro creati.

Un partecipante (CDEP) chiede di sostituire la formulazione prevista nell’avamprogetto «Nel caso di progetti che comportano un trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro, per le agevolazioni fiscali possono essere considerati solo i nuovi posti di lavoro creati» con quella dell’articolo 6 dell’ordinanza del Consiglio federale attualmente in vigore, ovvero «L’agevolazione fiscale non è concessa per il trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro».

Un partecipante (ZG) chiede che, in caso di trasferimento della sede in un altro Cantone, non siano concesse agevolazioni fiscali, a prescindere dal numero dei nuovi posti di lavoro creati. In termini economici, non sarebbe giustificato sostenere con i contributi federali un trasferimento da un Cantone all’altro, anche nel caso in cui vengano creati nuovi posti di lavoro.

Capoverso 4

Un partecipante accoglie la restrizione in caso di taglio di posti di lavoro; un partecipante chiede di sopprimere il capoverso.

Un partecipante (SAB) ritiene giusto continuare a non concedere, come già avveniva in passato, agevolazioni fiscali in caso di riorganizzazioni aziendali che comportano il taglio di posti di lavoro.

Un partecipante (BE) chiede la soppressione del capoverso 4, sostenendo che i progetti innovativi nell’industria che comportano un taglio dei posti di lavoro a causa di un maggior ricorso

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