Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 19 pagine
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Aspetti generali
Un partecipante (FR) sostiene che l’importo massimo dovrebbe essere fissato sulla base dell’utile imponibile anziché del debito fiscale.
Capoverso 1
Un partecipante (ZH) puntualizza che le detrazioni fiscali effettive di cui alla lettera a sono generalmente inferiori alle detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione richiesta, poiché gli utili che erano stati previsti si realizzano solo raramente.
Capoverso 3
7 partecipanti sostengono che sia necessario chiarire, oppure eliminare, il vincolo tra l’importo massimo annuale dell’agevolazione fiscale concessa sull’imposta federale diretta e l’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale. Un partecipante accoglie con favore la disposizione.
4 partecipanti (BE, CP, FER-Arcju e FR) chiedono la soppressione del capoverso 3. Per le attività di sorveglianza, la SECO dovrebbe raccogliere informazioni sulle agevolazioni fiscali effettivamente concesse a livello cantonale e comunale; questo, tuttavia, violerebbe il segreto fiscale. Inoltre, proprio la riduzione delle aliquote fiscali cantonali e comunali prevista nell’ambito della riforma III dell’imposizione delle imprese, potrebbe impedire, al momento dell’emanazione della decisione, il completo sfruttamento dell’agevolazione fiscale concessa sull’imposta federale (FR).
3 partecipanti (AG, TI e UR) sostengono che sia necessario chiarire l’interpretazione del capoverso 3. Un partecipante (AG) dichiara che il capoverso 3 è in contraddizione con l’articolo 10 capoverso 1 e le relative note esplicative (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 22), secondo cui, come in passato, il periodo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello del Cantone. 2 partecipanti (UR e TI) ritengono che sia soprattutto importante precisare il modo in cui l’importo massimo deve essere ripartito entro la durata concessa dell’agevolazione fiscale, e come le imprese beneficiarie delle agevolazioni fiscali possono avvalersi di tale importo.
Un partecipante (ZH) accoglie con favore il vincolo tra l’importo annuale dell’agevolazione e l’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.
Capoverso 4
I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a presentare i loro pareri in merito alle seguenti domande:
Come valutate la formula (vedi Rapporto esplicativo) in base alla quale l’importo massimo
dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale, secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 4, nella futura ordinanza del DEFR (che sostituirà le attuali direttive di applicazione)?
Nell’ambito della consultazione il Consiglio federale sottopone a discussione, per la fissa-
zione degli importi massimi, le fasce seguenti: da 71 594 a 143 188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35 797 a 71 594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere. Quale importo annuo per ogni posto di lavoro che si prevede di creare o di mantenere non deve essere superato a vostro avviso?
Formula di calcolo
22 su 28 partecipanti approvano la formula proposta per la fissazione dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. 6 partecipanti esprimono critiche in merito alla formula proposta.
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