Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 19 pagine
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all’automazione meritano comunque, per motivi di politica regionale, di essere promossi, poiché garantiscono a lungo termine il mantenimento di posti di lavoro.
3.6.5 Articolo 8 Importanza per l’economia regionale
Un partecipante chiede che il criterio «inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile» (cpv. 1 lett. a), utilizzato per determinare l’importanza di un progetto per l’economia regionale, sia soppresso.
Capoverso 1
Un partecipante (BE) chiede la soppressione della lettera a, sostenendo che i progetti non in linea con le strategie di politica economica di un Cantone non sono promossi.
3.6.6 Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale
Ai pareri espressi in merito ai requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale secondo la lettera b (cfr. n. 3.3) si aggiunge una presa di posizione su un aspetto specifico: un partecipante chiede di indicare nella decisione cantonale di agevolazione fiscale i motivi per la revoca e il recupero delle imposte non prelevate (nuova lettera d).
Lettera b
Cfr. argomentazioni al n. 3.3.
Nuova lettera d
Un partecipante (ZH) chiede di completare l’articolo 9 come segue: «d. i motivi per la revoca e il recupero delle imposte non prelevate, almeno quelli in conformità con l’articolo 19 capoverso 2 della presente ordinanza». Questa integrazione viene motivata con l’applicazione dell’art. 19 capoverso 2.
3.6.7 Articolo 10 Inizio e durata
5 partecipanti chiedono di sostituire al capoverso 1 «anni civili» con «periodi fiscali» o «esercizi commerciali».
Capoverso 1
5 partecipanti (BE, BL, GR, HKGR e TG) chiedono di sostituire «anni civili» con «periodi fiscali» o «esercizi commerciali», perché per le persone giuridiche l’imposta sull’utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale (art. 79 LIFD). Se gli esercizi commerciali non coincidono con gli anni civili, il periodo fiscale non coincide con l’anno civile. In tal caso, non si potrebbe dunque sfruttare un’agevolazione fiscale della durata di dieci anni. Per garantire l’uguaglianza giuridica, l’articolo 10 capoverso 1 deve essere formulato come segue: «L’agevolazione fiscale della Confederazione è concessa al massimo per la durata dell’agevolazione fiscale cantonale e al massimo per dieci periodi fiscali».
3.6.8 Articolo 11 Ammontare
Ai pareri generali pervenuti in merito all’introduzione di un importo massimo (cfr. n. 3.4) si aggiungono le seguenti prese di posizione in merito ad aspetti specifici. 28 partecipanti si esprimono sulla domanda concernente la formula, 24 sulle fasce per la fissazione degli importi massimi (cpv. 4) e 22 sul contributo effettivo per ogni posto di lavoro. 8 partecipanti si pronunciano sul fatto che l’agevolazione fiscale concessa ogni anno sull’imposta federale non superi l’agevolazione fiscale effettivamente concessa a livello cantonale e comunale (cpv. 3). Un partecipante si esprime in merito alle detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione a livello cantonale e comunale (cpv. 1). Un partecipante chiede di calcolare l’importo massimo sulla base dell’utile imponibile anziché del debito fiscale.
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