Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 19 pagine

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legalmente protetto (art. 110 LIFD4 e art. 39 cpv. 1 LAID5), con riferimento al parere contrario della CDCF (vedi nota 1, pag. 3). Il fatto di concedere un’agevolazione fiscale è di per sé soggetto all’obbligo del segreto formalmente e rigorosamente sancito dalla legge; potrebbe quindi essere limitato solo attraverso una base legale formale. Un’ordinanza del Consiglio federale non è sufficiente. L’obbligo di informazione può essere esteso solo nella misura in cui non vi sia alcuna possibilità di identificare l’impresa che beneficia dell’agevolazione.

16 partecipanti (AR, BL, CP, FER, FR, GL, GR, HKGR, JU, NE, SwissHoldings, SG, SH, TG, UR e VD) temono inoltre che le agevolazioni fiscali vengano sempre meno viste come strumento per la promozione di progetti di espansione delle imprese locali e di progetti di insediamento delle nuove imprese, e considerano la maggiore trasparenza a livello federale un’imposizione sulla prassi cantonale. Per di più, la pubblicazione dell’ordine di grandezza dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale potrebbe erroneamente far pensare che un’impresa profitti dell’intera somma. Tuttavia, per esperienza, le agevolazioni fiscali effettive sono inferiori (BE). Infine, si sottolinea che la Svizzera, non facendo parte dell’UE, non è soggetta né alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato né al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese dell’UE. Pertanto, ci si oppone a un’applicazione preventiva delle regole di trasparenza europee (UDC).

Alla luce degli sviluppi sulla scena internazionale e delle critiche mosse da vari esponenti dell’opinione pubblica, 13 partecipanti (es, CP, PPD, FER-Arcju, PLR, GE, JU, SAB, SH, SO, SwissHoldings, UR e VD), comprendono la richiesta di maggiore trasparenza nonostante abbiano espresso pareri contrari. Secondo 4 partecipanti (CP, FER-Arcju, GE e VD) la soluzione proposta deve essere rivista in modo da trovare un giusto equilibrio tra maggiore trasparenza e segreto fiscale. Affinché le imprese continuino a mostrare interesse verso le agevolazioni fiscali va garantito che non sia possibile in alcun modo, diretto o indiretto, risalire all’identità delle imprese che beneficiano delle agevolazioni. Altri 4 partecipanti (es, PPD, PLR e JU) non sono fondamentalmente contrari alla pubblicazione delle informazioni, ma sostengono che si debba salvaguardare il segreto fiscale. Di conseguenza, 2 partecipanti (PPD e PLR) propongono di adottare la variante alternativa6, che non prevede la possibilità di risalire ai beneficiari sulla base degli importi. Un partecipante (JU) potrebbe unirsi alla proposta della variante alternativa nel caso in cui sia mantenuto il principio di maggiore trasparenza. Un partecipante (SAB) propone di pubblicare ogni anno il numero delle imprese per Cantone che beneficiano delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, nella lista non si dovrebbero indicare i nomi delle imprese. Un partecipante (SwissHoldings) ritiene che i dati sulle imprese siano da pubblicare solo nel caso in cui l’OCSE ne faccia espressa richiesta. In questo modo sarà possibile garantire la parità di trattamento a livello internazionale.

4 partecipanti (AG, USS, PS e ZH) giudicano opportuna e adeguata la pubblicazione sia dei nomi delle imprese che beneficiano delle agevolazioni fiscali sia dei valori più importanti. Un partecipante (ZHK) approva in linea di massima la pubblicazione delle informazioni, ma ritiene che sia necessaria una base legale formale.

3.6 Pareri relativi ai singoli articoli

I pareri dei partecipanti alla consultazione si concentrano in particolare sulle domande del questionario inerenti alla determinazione delle zone di applicazione (art. 3 cpv. 1 lett. a), al numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (art. 6 cpv. 2), all’importo massimo (art. 11 cpv. 2 e 3), alla proposta del Cantone (art. 13 cpv. 3) e alla conferma dei dati relativi all’evoluzione del numero dei posti di lavoro da parte dell’ufficio di revisione (art. 17). Nel contempo, numerosi pareri riguardano la determinazione delle zone di applicazione (art. 3 cpv. 2), la forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale (art. 9 lett. b) e la pubblicazione di determinati dati relativi alle nuove decisioni emanate (art. 18 lett. b). Alcuni commenti si riferiscono a: principio (art. 1), fusioni di

4 Legge federale sull’imposta federale diretta, RS 642.11

5 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14

6 cfr. Rapporto esplicativo, n. 1.10, nota 25, pag. 16 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.3.1844036 7/19