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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 100Fedlex · Rapporto esplicativo

Questi articoli corrispondono testualmente agli articoli 30-32 dell’OCDerr vigente. Sono stati adeguati solo i rimandi alle ordinanze applicabili.

Capitolo 3: Informazioni volontarie sulle derrate alimentari Art. 38:

Nell’articolo 38 vengono elencati i requisiti generali riguardanti le informazioni volontarie sulle derrate alimentari. Esse non possono occupare lo spazio sull’etichetta disponibile per le informazioni obbligatorie.

Art. 39:

Nell’articolo 39 sono stabiliti i requisiti per l’utilizzo delle indicazioni «vegetariano» e

«vegetaliano». Anche queste disposizioni corrispondono testualmente all’articolo 33

dell’attuale OCDerr.

Art. 40: Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine

Il 30 luglio 2014 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/201410, che disciplina i requisiti riguardanti l’indicazione «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso». Tali requisiti sono ora recepiti anche nel diritto svizzero. Nella normativa vigente sono regolati nell’articolo 9 dell’Ordinanza sugli alimenti speciali11. Le disposizioni di questa ordinanza corrispondono a quelle della normativa vigente.

Capitolo 4: Adeguamento degli allegati

L’articolo 41 corrisponde testualmente all’articolo 41 dell’attuale OCDerr.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Il diritto transitorio è disciplinato principalmente nell’articolo 90 ODerr. Per quanto riguarda la caratterizzazione delle derrate alimentari, per un anno essa può basarsi sul diritto anteriore e i prodotti già muniti di caratterizzazione possono essere venduti ai consumatori fino a

esaurimento delle scorte.

È stato inoltre recepito dal diritto anteriore il termine transitorio per marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute introdotti nel 2008, ora disciplinati dagli articoli 28-34 della presente ordinanza. In deroga all’articolo 90 ODerr, tali prodotti possono essere immessi sul mercato fino al 19 gennaio 2022 secondo le disposizioni alimentari concernenti i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19

gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

10Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti

l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, GU L 228 del 31.07.2014, pag. 5.

11 RS 817.022.104