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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo

essere menzionato che il valore energetico si riferisce alle assunzioni di riferimento per un adulto medio.

Art. 25: Indicazione per porzione o unità di consumo

Questo articolo precisa i casi in cui la dichiarazione del valore nutritivo può essere fornita per porzione o unità di consumo e come deve essere indicata.

Art. 26: Presentazione

Le indicazioni della dichiarazione del valore nutritivo devono essere presentate nello stesso campo visivo, all’interno di una tabella, in un formato chiaro e nell’ordine di presentazione stabilito. Nel capoverso 2 viene inoltre definito come devono essere presentate le indicazioni ripetute, ossia nel campo visivo principale (front of pack) e nella dimensione di carattere stabilita. È ammesso un formato diverso da quello tabulare. Una dicitura quale «contiene quantità trascurabili di …» deve figurare nelle immediate vicinanze di un’eventuale tabella dei valori nutritivi.

Art. 27: Forme di indicazione e presentazione supplementari

Questo articolo precisa che, in aggiunta alla dichiarazione del valore nutritivo, vi è la

possibilità di utilizzare elementi grafici o simboli.

Sezione 12: Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Questa sezione corrisponde alla sezione 12 dell’attuale OCDerr. Sono state adeguate solo le seguenti disposizioni:

Art. 28 – art. 34:

Non è più necessario un campo di applicazione specifico per le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Esse ricadono nel campo di applicazione della presente ordinanza, poiché si tratta anche in questo caso di informazioni sulle derrate alimentari. Le sostanze nutritive vengono definite nell’allegato 1. I rimandi sono stati adeguati. Una procedura di autorizzazione per le indicazioni nutrizionali non è più necessaria, poiché gli allegati vengono aggiornati regolarmente. Analogamente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 1924/2006, nell’articolo 30 capoverso 4 viene stabilito a cosa si devono riferire le indicazioni sulla salute. Nella stesura di questa sezione del diritto vigente non è stato possibile disciplinare allo stesso modo questo aspetto, poiché allora (2008) non era ancora chiaro come formulare nello specifico le indicazioni sulla salute.

Per ragioni di chiarezza, anche nella presente ordinanza si rinuncia alla suddivisione in indicazioni per bambini e di altro tipo. La procedura di autorizzazione per indicazioni svizzere sulla salute viene mantenuta. Come in precedenza, anche le imprese svizzere possono richiedere un’autorizzazione per la Svizzera. Ora vi è anche la possibilità di proteggere le informazioni e i dati scientifici utilizzati per il rilascio dell’autorizzazione allo scopo di motivare un’indicazione sulla salute per cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione. I dettagli al riguardo sono stabiliti nell’articolo 37 capoverso 3 della nuova ODerr. La prescrizione dell’obbligo di fornire la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo è stata omessa, poiché ora quest’ultima è comunque obbligatoria.

Sezione 13: Marchio d’identificazione Artt. 35-37: Principio ed eccezioni, indicazioni necessarie e disposizioni speciali