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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegati

Allegato 1: Definizioni

Questo allegato contiene le definizioni vigenti per la presente ordinanza e corrisponde all’allegato 1 del regolamento FIAC.

Allegato 2: Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari

La parte A di questo allegato stabilisce quali indicazioni devono integrare la denominazione specifica (ad es. stato fisico, scongelato, trattato con radiazioni ionizzanti, caratterizzato come imitazione, presenza di proteine idrolizzate in seguito all’aggiunta di acqua alla carne o al pesce).

Nella parte B vengono definite le prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per singoli alimenti, come «confezionato in atmosfera protettiva», il contenuto di edulcoranti, il contenuto di acido glicirrizico, l’elevato tenore di caffeina in una bevanda o il congelamento della carne o del pesce.

Allegato 3 Definizione di altezza della X

Questo allegato contiene indicazioni precise in merito alla dimensione del carattere.

Allegato 4 Indicazione e denominazione degli ingredienti

La parte A contiene le disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti

nell’elenco degli ingredienti. Vengono stabiliti gli aspetti da tenere in considerazione

nell’indicazione di un ingrediente, come ad es. se è stata aggiunta acqua, se l’ingrediente è stato utilizzato sotto forma concentrata, se è stato ricostituito, se sono presenti funghi o verdure in proporzione variabile, se le miscele di spezie non presentano notevoli differenze in termini di peso, se gli ingredienti costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito o se vengono impiegati oli e grassi raffinati. Queste disposizioni non sono nuove, tuttavia

vengono riassunte in un allegato e presentate in forma più chiara.

Nella parte B vengono elencati gli ingredienti che possono essere designati con la

denominazione di una classe anziché con la denominazione specifica. Si tratta delle

denominazioni abbreviate per gli oli, i grassi, le farine, gli amidi, ecc. Questa parte B

corrisponde all’allegato 2 dell’OCDerr vigente.

La parte C elenca le denominazioni delle categorie funzionali (in precedenza chiamate «denominazioni delle categorie») e stabilisce che gli additivi alimentari devono essere indicati mediante la categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o dal numero E (emulsionante lecitina di soia). Le denominazioni si basano sull’Ordinanza sugli additivi.

Nella parte D viene definita la designazione degli aromi. Inoltre si chiarisce che la chinina e la caffeina sono considerate sostanze aromatiche e devono essere caratterizzate come tali.

Nella parte E viene precisato come devono essere designati gli ingredienti composti con i relativi additivi. Queste indicazioni corrispondono in gran parte all’articolo 7 dell’attuale OCDerr. La novità è rappresentata dal fatto che l’elenco degli ingredienti non deve essere fornito se l’ingrediente composto è una derrata alimentare per la quale non è obbligatorio l’elenco degli ingredienti.

Allegato 5 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate