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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 44: Impiego di prodotti biocidi in relazione agli oggetti d’uso

Questa disposizione serve a chiarire la relazione tra legislazione sulle derrate alimentari e legislazione sui prodotti biocidi. Per il trattamento degli oggetti d'uso sono ammessi solo determinati biocidi e agli oggetti d'uso possono essere aggiunti intenzionalmente solo determinati biocidi. Si tratta dei biocidi elencati nell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi del 18 maggio 200514 per l’uso corrispondente (cpv. 1).

In tale ambito i prodotti cosmetici e i giocattoli vengono disciplinati in modo diverso, dato che questi prodotti costituiscono un pericolo maggiore in quanto nel loro caso il contatto con il corpo è prevedibile o conforme all'impiego cui sono destinati. Di conseguenza il DFI riceve l'incarico dal Consiglio federale di emanare requisiti più severi per l'uso di biocidi nell'ambito dei prodotti cosmetici e dei giocattoli (cpv. 2).

Articolo 45: Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio

Questa disposizione contiene i requisiti di caratterizzazione, pubblicità e imballaggio validi per tutti gli oggetti d'uso. Il testo del capoverso 1 è stato adattato a quello dell'articolo 5 della Direttiva 2001/95/CE.

Occorre tuttavia precisare che nel diritto sulle derrate alimentari vengono disciplinati solo gli obblighi di caratterizzazioni specifici del diritto sulle materie alimentari. In altri atti normativi possono essere presenti altri obblighi di caratterizzazione. Ad esempio, per gli oggetti d'uso che contengono sostanze elencate nell'allegato 7 dell'ordinanza sui prodotti chimici, del 18 maggio 2005 (OPChim, RS 813.11) si devono rispettare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 83c OPChim.

Il capoverso 2 corrisponde al diritto attuale (v. art. 31 cpv. 2 dell'ODerr attuale). Per quanto riguarda i requisiti riguardanti la lingua da utilizzare si confronti l'articolo 35 capoverso 3.

Il divieto di pubblicizzare le qualità curative resta in vigore per tutti gli oggetti d'uso. Tra gli esempi inseriti tra parentesi nel capoverso 3 sono state cancellate le «raccomandazioni mediche». Con la decisione 2A.102/2002/bie, il Tribunale federale ha eccepito che non si può vietare a un medico di dare consigli relativi all'alimentazione se tali consigli corrispondono a verità e non traggono in inganno in merito alle proprietà di un prodotto. La caratterizzazione dei prodotti biocidi destinati a entrare in contatto con la pelle umana è basata sull'ordinanza del 18 maggio 200515 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi.

I capoversi 4 e 5 corrispondono al diritto attuale.

Sezione 2: Materiali e oggetti a contatto con le derrate alimentari (materiali e oggetti)

Considerazioni generali

La legge sulle derrate alimentari attualmente in vigore prevede il divieto di inganno solo per le derrate alimentari, ma non per gli oggetti d'uso. La nuova legge, analogamente al diritto UE, estende il divieto di inganno anche ai materiali e oggetti (cfr. art. 18 cpv. 4 lett. b). Tra le "caratteristiche" dissimulate si intende anche l'inganno relativo alla provenienza nel senso della protezione dei marchi.

14 RS 813.12

15 RS 813.12