Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 46: Definizione

Il diritto UE utilizza il termine «materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari». Dato che è poco pratico utilizzare tale termine nella sua forma completa in tutte le disposizioni del diritto svizzero, anche in futuro si utilizzerà «materiali e oggetti». Questo termine è tuttavia considerato sinonimo di «materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari», formulazione che si trova nel diritto UE

Nella definizione vengono citati espressamente i materiali e gli oggetti «attivi» e «intelligenti», i quali possono ad esempio indicare che è stata superata una determinata temperatura o che la data di conservazione è trascorsa. Viene inoltre chiarito che la definizione non comprende solo i materiali e gli oggetti che entrano direttamente in contatto con le derrate alimentari, bensì anche quelli che lo fanno indirettamente, ad esempio cedendo sostanze alle derrate alimentari.

Articolo 47: Requisiti

Dal punto di vista dei contenuti il capoverso 1 è identico al diritto attuale. In tale sede non è necessario indicare la delega al DFI per l'attività normativa che disciplina la caratterizzazione, dato che la delega relativa a tutti gli oggetti d'uso è già contenuta nell'articolo 45 capoverso 5.

L'obbligo di rispettare la «Buona prassi di fabbricazione» risulta già di per sé in base all'articolo 72 lettera b numero 2. Tuttavia, dato che nel diritto UE pertinente in materia di materiali e oggetti a contatto con le derrate alimentari essa viene citata esplicitamente16, è stata ripetuta nel capoverso 2 per adeguarsi il più possibile al diritto UE.

Al DFI viene concessa la competenza per disciplinare i dettagli dei principi definiti a livello di Consiglio federale. Inoltre, per determinati materiali e oggetti, il DFI può anche prevedere delle eccezioni al divieto di cui all'art. 47 capoverso 1 lettera c. Si tratta di un punto importante, in quanto i materiali cosiddetti «attivi» o «intelligenti» hanno proprio lo scopo di provocare una modifica della composizione o delle proprietà organolettiche delle derrate alimentari (cpv. 3 e 4).

Articolo 48: Processo di riciclo della plastica: Obbligo e procedura di autorizzazione

Come nel diritto attuale17, anche in futuro il riciclo della plastica per la fabbricazione di materiali e oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari necessita di un’autorizzazione da parte dell'USAV (cpv. 1). Tuttavia, sono soggette ad autorizzazione solo le aziende che applicano processi di riciclo della plastica in Svizzera. I materiali e oggetti di plastica riciclata importati devono essere conformi ai requisiti del diritto svizzero.

Non ha bisogno di autorizzazione chi produce materiali e oggetti di plastica riciclata attenendosi alla «Buona prassi di fabbricazione» (cpv. 2).

Le eccezioni all'obbligo di autorizzazione corrispondono a quelle del regolamento (CE) n. 282/200818.

In base al capoverso 1 le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto a imprese che dispongono di unità di produzione in Svizzera (cpv. 3).

16 Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

17 Art. 10 dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21.

18 Regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, GU L

86 del 28.3.2008, pag. 9.