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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Come da prassi usuale per le autorizzazioni, l'USAV informa le autorità di esecuzione cantonali sulle autorizzazioni rilasciate e tiene un elenco in Internet di queste autorizzazioni (cpv. 4).
Articolo 49: Processo di riciclo della plastica: condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
I requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere l'autorizzazione di un processo di riciclo della plastica corrispondono a quelli del regolamento (CE) n. 282/2008 (cpv. 1).
L'autorizzazione viene rilasciata solo se viene utilizzato un sistema di garanzia della qualità adeguato. Il DFI può fissare requisiti per il sistema di garanzia della qualità.
Articolo 50: Processo di riciclo della plastica: documenti relativi alla domanda e con-
tenuto dell’autorizzazione
I dettagli sui documenti da allegare alle domande di autorizzazione e sul contenuto delle autorizzazioni sono disciplinati dal DFI nella nuova ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari.
Sezione 3: Prodotti cosmetici
Considerazioni generali
In base al diritto attuale il divieto di inganno non riguarda i prodotti cosmetici, così come i materiali e oggetti. Questa situazione cambierà con l'entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari (cfr. art. 18 cpv. 4 lett. b di detta legge). Un divieto di inganno corrispondente vige anche nel diritto UE (art. 20 par. 1 del regolamento (UE) 1223/2009).
Articolo 51: Definizione
La definizione di prodotti cosmetici corrisponde a quella di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 200919 sui prodotti cosmetici. L'unica differenza riguarda l'uso dei termini «preparati» (diritto svizzero) e «miscele» (diritto UE). Dato che la nuova legge sulle derrate alimentari utilizza il termine «preparati» nell'articolo 5 lettera b, nel diritto svizzero ci si deve attenere a tale espressione. Nell'articolo 2 capoverso 3 si precisa quindi che il termine «preparato» utilizzato nel diritto svizzero in materia di prodotti cosmetici e giocattoli ha lo stesso significato del termine «miscela» utilizzato nel diritto corrispondente dell’Unione europea.
Una nuova precisazione consiste nel fatto che, secondo il capoverso 2, le sostanze o le miscele destinate a essere assunte, inalate, iniettate o impiantate nel corpo umano non sono considerate prodotti cosmetici (ad esempio la tossina botulinica o i colori per tatuaggi).
Articolo 52: Requisiti
Al DFI viene concessa la competenza per disciplinare i dettagli dei principi definiti a livello di Consiglio federale. I requisiti sono disciplinati nella nuova ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos).
19 GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.