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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 53: Imballaggi per cosmetici

Non soltanto gli imballaggi che entrano in contatto con derrate alimentari non possono cedere a queste ultime sostanze nocive, bensì anche gli imballaggi che entrano in contatto con prodotti cosmetici. La parte del periodo «...e che non causino una modifica della composizione o delle proprietà organolettiche dei cosmetici» ha come obiettivo non soltanto la protezione della salute, ma anche quella dagli inganni.

Articolo 54: Buona prassi di fabbricazione

Con l'inserimento esplicito dell'obbligo di rispettare la «Buona prassi di fabbricazione» nella fabbricazione di prodotti cosmetici il diritto UE viene recepito tale e quale nel diritto svizzero. In tale ambito sono determinanti gli articoli 2, 3 e 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il recepimento di questo obbligo da un lato garantisce che i prodotti cosmetici vengano fabbricati in base allo stato più attuale della tecnica e dall'altro consente di semplificare il commercio transfrontaliero con la UE.

I dettagli sulla buona prassi di fabbricazione si trovano nell'articolo 13 della nuova OCos.

Articolo 55: Valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza e il rapporto sulla sicurezza, che devono essere rispettivamente effettuata e redatto nell'ambito del controllo autonomo, sono dei pilastri essenziali del sistema UE destinato a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. Questi due strumenti sono stati recepiti dal diritto svizzero con l'obiettivo di fornire ai consumatori svizzeri un livello di protezione che non sia inferiore a quello UE. Tuttavia, anche in questo caso, in assenza di un accordo la Svizzera non ha accesso alle relative banche dati.

Articolo 56: Pubblicità

I limiti dell’ammissibilità della pubblicità e i criteri che devono soddisfare la pubblicità sui prodotti cosmetici e la distribuzione di informazioni su di essi sono disciplinati dal DFI nell'OCos.

Articolo 57: Notifica di effetti indesiderabili gravi

Il sistema di protezione del diritto UE in materia di prodotti cosmetici prevede anche l'obbligo di notificare immediatamente gli eventuali effetti indesiderabili gravi che si verificano in relazione ai prodotti cosmetici. Tale obbligo di notifica è stato recepito anche nel diritto svizzero. Diversamente da quanto avviene per gli Stati membri della UE, la Svizzera non ha accesso né ai dati raccolti dalla Commissione UE né al sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti (Rapid Exchange of Information System, RAPEX). Per la Svizzera, uno dei vantaggi di un accordo con la UE nel campo della sicurezza dei prodotti sarebbe costituito, tra l'altro, dall'accesso a tali dati e dalla possibilità di essere pienamente integrata nel sistema di protezione UE.

Articolo 58: Sperimentazione animale

Al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, la nuova legge sulle derrate alimentari vieta espressamente l'immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali (art. 20 cpv. 3). Tale divieto è in vigore anche nel diritto UE dal 1 marzo 201320.

20 Articolo 18 del regolamento 1223/2009.