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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

La limitazione di tale divieto sulla sperimentazione animale «al fine di rispettare i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari» è importante in quanto la sperimentazione animale non va esclusa in relazione alle esigenze del diritto svizzero in materia di sostanze chimiche. Altrimenti, a causa del diritto sulle sostanze chimiche, in caso di divieto assoluto di sperimentazione animale le sostanze che sono usate sia per produrre prodotti chimici sia per altri scopi non potrebbero più essere immesse in commercio, neanche se non fossero usate nel campo dei cosmetici (cpv. 1).

La sperimentazione animale non è ammessa neanche per il controllo autonomo. Si devono invece utilizzare metodi alternativi, convalidati a livello internazionale (cpv. 2).

Detti metodi alternativi sono disciplinati dal DFI nell'OCos (cpv. 3).

A determinate condizioni l’USAV può accordare deroghe all’obbligo di impiego di metodi di cui al capoverso 2 se:

 vi sono seri dubbi in merito alla sicurezza di un componente cosmetico esistente;

 il componente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro componente atto a svolgere una funzione analoga;

 il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

Questi criteri devono essere soddisfatti in modo cumulativo.

Articolo 59: Persone operative nella fabbricazione, nella vendita o nell’impiego di pro-

dotti cosmetici

I dettagli degli obblighi relativi alle persone operative nella fabbricazione e nella vendita di prodotti cosmetici sono disciplinati negli articoli 3 segg. OCos (cpv. 1).

In base al capoverso 2 si deve concedere al DFI la competenza di richiedere conoscenze specialistiche dalla persona che effettua la valutazione della sicurezza (v. art. 55) nonché da persone che utilizzano o consegnano prodotti cosmetici, le quali in caso di uso scorretto possono mettere in pericolo la salute. In tale ambito il punto focale è costituito dalle attività legate ai prodotti sbiancanti per denti (v. capoverso 3 della nuova OCos alla voce «Perossido di idrogeno») o dall'utilizzo di prodotti aggressivi per capelli. La necessaria base giuridica è contenuta nell'articolo 15 capoverso 5 lettera f della nuova legge sulle derrate alimentari.

Relativamente ai requisiti riguardanti le conoscenze specialistiche della persona che effettua la valutazione della sicurezza, il DFI farà uso di detta competenza, analogamente a quanto previsto nel diritto UE (v. art. 5 cpv. 3 della nuova OCos). Non è ancora previsto il rilascio di requisiti specifici riguardanti le persone le quali utilizzano o consegnano prodotti cosmetici che, in caso di uso scorretto, possono mettere in pericolo la salute. In futuro resta comunque la possibilità di agire dal punto di vista legislativo in questo campo a seconda di come evolveranno i problemi per la salute.

Sezione 4: Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli o i peli

Articolo 60: Requisiti generali

Il contenuto di questa disposizione è stato ripreso senza modifiche dal diritto attuale e corrisponde agli articoli 37 e 39 dell'ODerr attuale.