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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 161Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Allegati

Allegato 1:

Lʼallegato 1 elenca i procedimenti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 lettere c, d e k.

Allegato 2:

In questo allegato sono elencati gli aromatizzanti ammessi all’uso ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.

Allegato 3:

Quelle riportate nei due elenchi dellʼallegato 3 sono sostanze indesiderate (farmacologicamente attive) presenti naturalmente che non possono essere utilizzate in qualità di aromatizzanti. Alcune di queste sostanze, denominate anche «active principles», prevedono quantitativi massimi consentiti nelle derrate alimentari che possono determinarne lʼaccettazione. Lʼelenco 1 riporta le sostanze fondamentalmente vietate, lʼelenco 2 quelle con limiti quantitativi.

Allegato 4:

Lʼallegato riporta le limitazioni di utilizzo delle materie prime. Lʼelenco 1 riporta le materie prime non consentite per la produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, mentre lʼelenco 2 riporta le materie prime il cui utilizzo è soggetto a particolari condizioni.

Allegato 5:

Lʼallegato 5 disciplina le condizioni di produzione e i quantitativi massimi degli idrocarburi eterociclici negli aromi termici.

Allegato 6:

Lʼelenco delle derrate alimentari in cui non è consentito lʼutilizzo di aromi corrisponde allʼallegato 7 OAdd della legislazione vigente.