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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 162Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento all’

ordinanza del DFI sui contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont)

I. Situazione iniziale

Nel quadro dell’adeguamento del diritto d’esecuzione alla nuova legge sulle derrate alimentari, è stata rivista l’attuale struttura delle relative ordinanza. Si prevede di suddividere le liste dell’allegato della vigente ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23) fra tre nuove ordinanze. Considerando i differenti ambiti tematici e i diversi approcci regolamentativi nei vari settori (ad esempio valori di tolleranza per i residui di pesticidi), è parsa opportuna la ripartizione in un’ordinanza sui tenori massimi di residui di pesticidi nei o sui prodotti di origine vegetale e animale, un’ordinanza sui residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per l’alimentazione animale nelle derrate alimentari di origine animale nonché un’ordinanza sui contaminanti.

Nei nuovi allegati da 1 a 9, la presente ordinanza sui contaminanti recepisce i valori limite delle liste 2, 4, 5 e 7 dell’OSoE e i tenori massimi per i contaminanti stabiliti dall’UE.

Ad eccezione dei residui di pesticidi, di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per l’alimentazione animale, i tenori massimi per i contaminanti sono ora disciplinati in un’ordinanza distinta.

Come nell’UE, sono stati definiti esclusivamente dei tenori massimi, rinunciando alla distinzione tra valori limite e valori di tolleranza. Se un tenore massimo viene superato, spetta alle autorità esecutive prendere provvedimenti adeguati. A tale scopo esse necessitano però di informazioni per valutare se il superamento in questione implica o meno pericoli per la salute. Nel prendere questa decisione, le autorità esecutive potranno avvalersi del supporto dell’USAV.

I tenori massimi sono stati in gran parte ripresi dalla legislazione comunitaria. Da parte svizzera non è stata compiuta una valutazione dei rischi per ogni singolo caso, anche perché le risorse a disposizione non consentirebbero di effettuare questa operazione in tempo utile. Già l’OSoE attualmente in vigore recepisce in gran parte le disposizione europee, per cui i relativi valori massimi valgono in Svizzera ormai da diversi anni.

I tenori massimi per i radionuclidi non sono disciplinati nell’ordinanza sui contaminanti, ma, come nell’UE, all’interno di ordinanze concernenti eventi specifici (vedi ad esempio l’ordinanza dell’USAV del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone).

1 RS 817.026.2