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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 163Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Numerosi valori di tolleranza attualmente in vigore sono stati stralciati; soltanto quelli relativi al nitrato, agli idrocarburi policiclici aromatici e all’acido erucico sono stati ripresi come tenori massimi nell’ordinanza sui contaminanti.

La presente ordinanza si rifà al regolamento (CEE) n. 315/932 e al regolamento (CE) n. 1881/20063. Per i tenori massimi nell’allegato 9 sono stati presi a riferimento vari atti normativi comunitari (vedi commento all’allegato 9).

I tenori massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono stati recepiti senza eccezione. Per le derrate alimentari per le quali il suddetto regolamento prescrive dei tenori massimi di contaminanti, questi ultimi valgono anche in Svizzera.

Modifiche nell’ambito dell’UE possono comportare differenze temporanee fino all’adeguamento delle rispettive norme svizzere.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1: Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza non si applica ai contaminanti disciplinati in altre ordinanze (ad esempio residui di pesticidi, residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale). Essa non vale nemmeno per le parti non commestibili delle derrate alimentari elencate negli allegati. Si è rinunciato a fornire una definizione del termine «contaminante», già precisato nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Art. 2: Definizione dei tenori massimi

La definizione dei tenori massimi è di competenza dell’USAV. Oltre all’applicazione di buone pratiche in tutte le fasi di produzione e trasformazione, a questo proposito vanno considerati il grado tossicologico della sostanza, la concentrazione tecnicamente inevitabile della sostanza nell’alimento, l’assimilazione della sostanza in base alla quantità media ingerita della rispettiva derrata alimentare nonché le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici nell’organismo umano. Per i contaminanti considerati agenti cancerogeni genotossici o qualora l’esposizione della popolazione o di gruppi vulnerabili della stessa sia prossima o superiore alla dose tollerabile, occorre fissare tenori massimi al livello più basso ragionevolmente possibile (ALARA - as low as reasonably achievable).

2 Regolamento (CEE) n. 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

3 Regolamento (CE) n. 1881/2006 che stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 696/2014, GU L 184 del 25.6.2014, pag. 1.