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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 61: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

L'obbligo per le aziende che offrono piercing tatuaggi e trucco permanente di darne notifica alla competente autorità di esecuzione cantonale costituisce una novità. Per le autorità di controllo è importante sapere dove vengono svolte tali attività, altrimenti non potrebbero affatto controllare le aziende che le svolgono. Contrariamente alla legge sulle derrate alimentari attuale, quella nuova contiene la relativa base giuridica (art. 17). Per tenere conto del principio di proporzionalità, l'obbligo di notifica è limitato alle attività elencate nella disposizione. Tali attività hanno in comune il fatto di poter provocare notevoli danni alla salute se eseguite in modo improprio.

Articolo 62: Lenti a contatto cosmetiche afocali

Il contenuto di questa disposizione è stato ripreso senza modifiche dal diritto attuale (art. 41 dell'ODerr attuale).

Articolo 63: Materiali tessili e prodotti di pelletteria

Anche questa disposizione corrisponde al diritto attuale (art. 42 dell'ODerr attuale).

Sezione 5: Giocattoli e oggetti d’uso per bambini

Considerazioni generali

Il settore dei giocattoli è compreso nel campo di applicazione dell'accordo tra la Svizzera e la UE in materia di ostacoli tecnici al commercio («Mutual Recognition Agreement»). Sulla base di questo accordo, le parti riconoscono reciprocamente la valutazione della conformità nei settori interessati. Per portare avanti questo riconoscimento reciproco occorre armonizzare tra loro le norme tecniche delle parti (definizioni concordanti, requisiti equivalenti ecc.). In tale ambito riveste particolare importanza il capoverso 2 dell'articolo 64. Secondo detta disposizione in caso di impiego conforme alla destinazione o prevedibile e in considerazione del comportamento abituale dei bambini, i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi. Questo principio del diritto UE è stato recepito senza modifiche nel diritto svizzero.

Articolo 64: Giocattoli

Dal punto di vista della sostanza, questa disposizione è identica all'articolo 43 dell'ODerr attuale. È stato modificato soltanto il contenuto della disposizione sulla delega di cui al capoverso 5. Le deleghe di competenze elencate nel diritto attuale sono parzialmente ridondanti e quindi possono essere ridotte all'essenziale. Lo stesso dicasi per la caratterizzazione, la quale è soggetta alla disciplina generale di cui all'articolo 45 capoverso 5 anche nel caso dei giocattoli.

Articolo 65: Oggetti per lattanti e bambini piccoli

Non ci sono modifiche rispetto al diritto attuale (art. 38 dell'ODerr attuale).

Articolo 66: Colori per dipingere, articoli per disegno e pittura

L'articolo 60 è stato ripreso senza modifiche dall'attuale articolo 44 ODerr.