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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 169Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commenti relativi alla

Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (Ordinanza sui residui di antiparassitari, OAOVA)

Situazione iniziale

Nel quadro dell'adeguamento delle ordinanze alla nuova legge sulle derrate alimentari, l'ordinanza in esame sostituisce la lista 1 della vigente ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23). L'ordinanza in esame riprende ampiamente le norme del regolamento (CE)

n. 396/20051.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa livelli massimi armonizzati per l'UE per i residui di antiparassitari nonché le procedure per la loro fissazione. Prende inoltre in considerazione i livelli massimi fissati a livello internazionale dal competente organo del Codex Alimentarius.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 è oggetto dell'accordo agricolo con l'UE, che disciplina il riconoscimento reciproco delle norme in materia di residui di antiparassitari per i prodotti vitivinicoli.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 sarà integralmente riveduto nei prossimi anni. Alcuni adeguamenti probabili sono già realizzati dall'ordinanza riveduta in esame. Per esempio, diversamente che nella legislazione oggi vigente nell'UE, i biocidi sono espressamente disciplinati.

Poiché l'ordinamento dell'UE è strutturato diversamente da quello svizzero e comprende norme procedurali che non è possibile riprendere nell'ordinamento svizzero, le disposizioni proposte nell'ordinanza si discostano dal regolamento (CE) n. 396/2005 nei seguenti ambiti.

1. Contrariamente alla legislazione dell'UE, la legislazione svizzera sulle derrate alimentari non di-

sciplina gli alimenti per animali, motivo per cui le disposizioni sugli alimenti per animali, inclusa la valutazione dei rischi per la loro salute, non sono state incluse nell'ordinanza in esame.

2. I compiti assegnati dalle normative UE alla Commissione europea e all'EFSA sono stati ripresi

solo nella misura in cui rientravano nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Si è inoltre omesso di riprendere le disposizioni mirate all'armonizzazione tra i paesi dell'UE.

1 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/401, GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Segreteria: Schwarzenburgstrasse 155, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 95 86 http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=it