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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 170Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Le disposizioni concernenti le misure di esecuzione e gli studi (metodi analitici, campionatura, re-
lazioni annuali, relazioni all'EFSA) contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 788/20122 saranno riprese nella nuova ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e nell'ordinanza sul piano nazionale di controllo della catena alimentare e degli oggetti d'uso.
4. Le norme in materia di recepimento e attuazione della legislazione dell'UE, come quelle sulle
sanzioni, non vengono riprese. In Svizzera trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulle derrate alimentari e dal Codice penale svizzero.
Sul modello di contenuto e struttura delle normative UE si effettuano i seguenti adeguamenti:
1. Si riprende il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 396/2005, che, oltre ai residui di pro-
dotti fitosanitari, comprende anche i residui di biocidi e quelli di certi contaminanti.
2. I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono disciplinati in un'ordinanza apposita e non più
insieme ai residui di altre sostanze estranee e contaminanti.
3. I livelli massimi per i residui di antiparassitari presenti negli o sugli alimenti per lattanti e di prose-
guimento nonché alimenti a base di cereali sono ormai inclusi nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
4. I residui di antiparassitari nell'acqua potabile di cui alla lista 4 OSoE sono disciplinati nell'ordi-
nanza specifica corrispondente (ordinanza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano o a entrare a contatto con il corpo umano).
5. Come in tutte le altre ordinanze della legislazione sulle derrate alimentari, data l'abrogazione del
sistema fondato su valori di tolleranza e valori limite, sono ormai fissati solo livelli massimi di residui. È pertanto responsabilità delle istanze esecutive e dei titolari delle merci determinare in quali casi vi siano rischi per la salute se un livello massimo dovesse essere superato. L'USAV prevede di elaborare uno strumento di assistenza rivolto alle autorità di esecuzione, in modo da garantire un'esecuzione armonizzata.
6. Se nell'allegato 2 non sono fissati livelli massimi e le sostanze attive non figurano nell'allegato 3,
si applica ormai il livello massimo di 0,01 mg/kg a tutte le combinazioni di antiparassitari e derrate alimentari. Se tale livello è superato, la derrata alimentare non può essere immessa sul mercato. Questo principio però è introdotto solo per i prodotti inclusi nelle liste dell'UE. Per i prodotti non inclusi nelle liste dell'UE, per es. pesce e olio di semi di zucca, tale livello massimo non è introdotto in quanto non trova applicazione neanche nell'UE.
7. A fini semplicativi, gli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono convertiti in
un unico allegato dell'ordinanza in esame con livelli massimi di residui, in quanto non vi sono differenze di ordine giuridico ai fini dell'interpretazione dei valori fissati.
8. È mantenuto il principio dell'articolo 1 OSoE, secondo cui i residui possono essere presenti nelle
o sulle derrate alimentari solo in quantità innocue per la salute e tecnicamente indispensabili. In tal modo anche i livelli massimi di residui fissati nell'ordinanza in esame, come nell'ambito delle normative UE, tengono conto sia della buona pratica fitosanitaria e/o delle buoni prassi di fabbricazione che della protezione della salute.
L'adozione di una nuova ordinanza sui livelli massimi per i residui di antiparassitari impone di adeguare tutti gli atti normativi svizzeri contenenti rinvii alla lista 1 allegata all'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, GU L 235 del 1.9.2012, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013, GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4. …