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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 171Fedlex · Rapporto esplicativo
I. Commenti ai singoli articoli
Art. 1: Oggetto e campo d'applicazione
Capoverso 1: l'oggetto dell'ordinanza in esame corrisponde a quello dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/20053.
Il capoverso 2 sancisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. Poiché i livelli massimi di residui sono fissati in riferimento a prodotti (per lo più greggi), nel testo si utilizza il termine "prodotto" e non quello di "derrata alimentare" (articolo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005).
Il capoverso 3 enumera le eccezioni al campo d'applicazione, ovvero i prodotti non utilizzati per la produzione di derrate alimentari, quelli utilizzati esclusivamente per la semina o la piantagione oppure per attività di ricerca e sviluppo. Nel caso di specie, con la lettera a sembra emergere una divergenza rispetto alla legislazione dell'UE, poiché in questa disposizione l'UE disciplina anche gli alimenti per animali. Nei fatti, però, in Svizzera questi livelli massimi di residui si applicano anche agli alimenti per animali, in quanto l'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale del 26 ottobre 2011 (RS 916.307.1) conterrà un rinvio all'ordinanza in esame.
Nel regolamento (CE) n. 396/2005, l'UE esclude dal campo d'applicazione i prodotti destinati all'esportazione. L'articolo 3 della nuova legge sulle derrate alimentari stabilisce in proposito che i prodotti destinati all'esportazione possano derogare alle disposizioni di legge svizzere se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. Replicare tale norma nell'ordinanza in esame, pertanto, sarebbe superfluo.
Art. 2: Definizioni
Capoverso 1: le definizioni corrispondono a quelle del regolamento (CE) n. 396/20054, con qualche adeguamento. Sono state riprese solo le definizioni dei termini effettivamente in uso nell'ordinanza in esame.
Già nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) la buona pratica agricola è definita «buona pratica fitosanitaria», una definizione conforme anche alla ratio dell'ordinanza in esame. Il testo, perciò, è stato adeguato alla definizione di «buona pratica fitosanitaria». In dettaglio, sono stati apportati i seguenti adeguamenti specifici che divergono dalla legislazione dell'UE.
Capoverso 1 lettera a: la definizione di antiparassitari, che si discosta da quella del regolamento
(CE) n. 396/20055, coincide però probabilmente con le modifiche programmate in ambito UE.
La definizione di antiparassitari prescelta dispone che ogni sostanza utilizzata come prodotto fitosanitario, non solo oggi ma anche in passato (per es. DDT o nicotina), rientri nell'oggetto dell'ordinanza in esame.
Rientrano altresì nell'oggetto dell'ordinanza in esame tutte le sostanze attive impiegate nei biocidi. A questo proposito, l'ordinanza disciplina la totalità dei residui non disciplinati in ordinanze specifiche quale ad es. quella sui residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale.
Capoverso 1 lettere b-d: viene ripresa la nozione di «livello massimo di residui» utilizzata nell'UE.
Le basi su cui poggia la fissazione di un livello massimo di residui sono descritte nell'articolo 3
3 Cfr. nota 1
4 Cfr. nota 1
5 Cfr. nota 1 …