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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 172Fedlex · Rapporto esplicativo
capoverso 2 lettera d ed e.
Sono ormai definite le tolleranze all'importazione. Diversamente dall'UE, valgono anche per i biocidi.
Capoverso 1 lettera e: la definizione del limite di determinazione corrisponde a quella del regola-
mento (CE) n. 396/2005. Il termine «convalidato» è precisato in relazione alla buona pratica di laboratorio, altrimenti non è chiaro in base a che cosa si debba convalidare.
Capoverso 2: qui sono riprese le definizioni di termini tratte da altre ordinanze. I termini definiti nella legge sulle derrate alimentari saranno utilizzati in modo identico nell'ordinanza in esame. Sono poi riprese le definizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, della legge sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, diversamente che nell'UE, è elencata anche l'ordinanza sui biocidi, in quanto i residui di antiparassitari possono derivare anche dall'utilizzo di biocidi.
Art. 3: Determinazione dei livelli massimi di residui
La disposizione in esame mette insieme l'articolo 3 capoverso 1 OSoE e le disposizioni pertinenti degli articoli 14 e 16 del regolamento (CE) n. 396/20056. L'USAV potrà stabilire nuovi livelli massimi di residui, eventualmente consultando altri organi federali. Se l'occasione per fissare un livello massimo sarà data dalla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario o di un biocida, saranno consultati gli uffici di volta in volta interessati. Analogamente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'articolo in esame contiene ancora norme speciali in materia di valutazione dei residui e fissazione dei livelli massimi: la competenza per la fissazione dei livelli massimi di residui spetta all'USAV. Quest'ultimo però (analogamente all'articolo 3 capoverso 1 OSoE finora vigente) è tenuto a consultare gli organi federali interessati (in particolare, l'UFAG per l'omologazione di prodotti fitosanitari e l'UFSP per l'omologazione di biocidi).
Capoverso 2: qui si stabilisce quali siano le considerazioni da fare per la fissazione di un livello massimo di residui. Il capoverso si fonda sull'articolo 14 paragrafo 2 e sull'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 396/2005.
Capoverso 2 lettere a, b e d: qui è introdotto il principio della inevitabilità tecnica (finora art. 1 OSoE e tendendo conto della considerazione 5 del regolamento (CE) n. 396/2005). Sono inoltre precisati anche i requisiti della buona pratica agricola stabiliti nell'articolo 14 paragrafo 2 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005. Infine, si parte anche dal presupposto di una corretta applicazione dei biocidi.
Capoverso 2 lettera c: il punto in esame combina l'articolo 14 paragrafo 2 lettere a e c del regolamento (CE) n. 396/2005 e l'articolo 3 capoverso 2 lettera a OSoE.
Capoverso 2 lettera e: la lettera in esame combina l'articolo 14 paragrafo 2 lettera c del regolamento (CE) n. 396/2005 e l'articolo 3 capoverso 2 lettera c OSoE. Si terrà inoltre in considerazione la possibilità che un prodotto (per es. spezie, miele e infusioni di erbe) fornisca alla dieta un contributo marginale.
Capoverso 2 lettera f: il punto in esame corrisponde alla prima parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 396/2005.
Capoverso 2 lettera g: il punto in esame corrisponde alla prima parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell'UE vige l'ulteriore restrizione secondo cui tale valutazione sarà effettuata solo se saranno disponibili metodi per valutare gli effetti cumulativi e sinergici.
6 Cfr. nota 1 …