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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 173Fedlex · Rapporto esplicativo
Poiché nel caso di specie si terrà conto solo degli effetti cumulativi e sinergici conosciuti delle sostanze attive, si può scegliere di non riprendere la formulazione dell'UE. La disposizione corrisponde anche alla lettera d dell'articolo 3 capoverso 2 OSoE, finora vigente.
Capoverso 2 lettere h e i: oltre ai livelli massimi di residui del Codex Alimentarius (CXL) vigenti (menzionati anche nel regolamento (CE) n. 396/2005), qui è citato pure il livello massimo in vigore secondo le normative UE. Va qui tenuto presente che viene effettuata una valutazione di tipo sanitario e non una valutazione delle destinazioni d'uso che hanno indotto a fissare un livello massimo nell'UE.
Capoverso 2 lettera j: qui si riprende la seconda parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005.
Capoverso 2 lettera k: la lettera in esame corrisponde all'articolo 14 paragrafo 2 lettera f del regolamento (CE) n. 396/2005.
Inoltre, nell'articolo 16 paragrafo 1 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005, l'UE prevede la possibilità di fissare livelli massimi di residui per le sostanze attive che non siano state inserite o che saranno soppresse dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE nel caso in cui tali sostanze siano usate in prodotti fitosanitari autorizzati sulla base di usi essenziali. Poiché, ai sensi dell'OPF (in analogia con il nuovo regolamento (CE) n. 1107/20097), tale situazione non si può verificare, la disposizione non viene ripresa. Secondo l'articolo 17 OPF, perché un prodotto possa essere omologato per un determinato impiego, la sostanza attiva deve essere inclusa nell'allegato I. L'OPF si basa sul regolamento (CE) n. 1107/2009, che ha sostituito la direttiva 91/414/CEE8. L'articolo 16 paragrafo 1 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005 si basa su una disposizione che anche nell'UE non compare più nel nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009.
Capoverso 3: il punto in esame contiene disposizioni tratte dall'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Capoverso 4: Per quanto riguarda i livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari si rimanda all'allegato 2. Il regolamento (CE) n. 396/2005 comprende quattro allegati (2, 3, 3b e 5) che elencano livelli massimi di residui: l'unica differenza tra queste liste è data dal momento dell'armonizzazione a livello dell'UE. Tuttavia, poiché in sede di esecuzione non vengono in essere norme diverse, si può scegliere di non creare diversi allegati comprendenti livelli massimi di residui bensì uno solo.
7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
8 Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione; GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6. …