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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Sezione 6: Generatori aerosol

Articolo 67

Anche per questa disposizione, dal punto di vista sostanziale non ci sono modifiche rispetto al diritto attuale (cfr. art. 45 dell'ODerr attuale). L'unica novità consiste nel fatto che in futuro non si utilizzerà più il termine «bombole spray» bensì si parlerà solo di «generatori aerosol». Anche in questo caso la disposizione sulla delega relativa alla caratterizzazione rientra nella disciplina generale di cui all'articolo 45 capoverso 5.

Sezione 7: Candele, fiammiferi, accendini, articoli per scherzi

Articolo 68

Anche il contenuto di questa disposizione è stato ripreso senza modifiche dal diritto attuale (art. 46 dell'ODerr attuale).

Sezione 8: Acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano

Articolo 69

Si tratta di una nuova disposizione. Fino ad ora l'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano, a eccezione dell'acqua in quanto derrata alimentare, non era stata compresa nel campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari. Ora invece il Parlamento ha deciso di renderla soggetta alla legge sulle derrate alimentari in quanto oggetto d'uso. In questo modo si garantisce che in questo campo in futuro vigeranno regole valide a livello nazionale, che finora erano invece diverse da un Cantone all'altro.

Tuttavia, la nuova legge sulle derrate alimentari riguarda solo l'acqua per l'uso umano all'interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati (art. 5 lett. i nLDerr). Come esempio citiamo l'acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi.

Capitolo 4: Controllo autonomo

Sezione 1: Principi

Articolo 70: Persona responsabile

Alla persona responsabile compete un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso nonché relativamente alla protezione da inganni. Nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo è la persona responsabile che deve fare in modo che vengano rispettati i requisiti del diritto sulle derrate alimentari e che deve intervenire in caso di mancato rispetto. È per questo che nell'ODerr attuale è stata inserita all'inizio del testo (art. 3). Dato che con questa logica si perde un po' il nesso tra persona responsabile e controllo autonomo, che nell'ODerr attuale è trattato più avanti nel testo, nella nuova ODerr la persona responsabile è stata inserita all'inizio del capitolo sul controllo autonomo (cpv. 1).

Dalla definizione di «persona fisica» di cui all'articolo 2 capoverso 1 numero 5 si evince che deve trattarsi di una persona fisica la quale deve avere sede sociale in Svizzera. Questa persona, su incarico della direzione aziendale, si assume la responsabilità ultima per la sicurezza dei prodotti dell'azienda (cpv. 2).