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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 174Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 4: Sostanze attive per le quali non servono livelli massimi di residui

L'articolo in esame introduce la lista delle sostanze attive per le quali non servono livelli massimi di residui (analogamente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 396/2005).

Art. 5: Livelli massimi di residui per prodotti trasformati o miscelati

L'articolo in esame corrisponde all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 396/20059. Poiché non sono ancora stati fissati fattori di trasformazione, contrariamente all'UE si sceglie di non creare un allegato (vuoto).

Art. 6: Nuova valutazione di livelli massimi di residui esistenti

L'articolo in esame introduce l'obbligo di verificare i livelli massimi di residui esistenti nel caso in cui siano mutate le condizioni quadro. È un caso che si può presentare per es. quando l'UE fissa nuovi livelli massimi di residui, ma anche quando l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è revocata oppure sono resi noti nuovi dati su residui di antiparassitari di origine diversa rispetto all'impiego in prodotti fitosanitari.

Il principio di questo articolo si basa sull'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/200510.

L'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005 esige che i livelli massimi per i residui di antiparassitari di origine diversa rispetto all'impiego in prodotti fitosanitari siano sottoposti a nuova valutazione almeno ogni dieci anni. Si tratta per esempio di livelli massimi riferiti a residui generati dalla contaminazione ambientale. L'UE si impegna così ad analizzare nuovi dati sulla presenza di tali residui ogni dieci anni, in modo da poter nuovamente valutare i livelli massimi. Poiché in Svizzera tali dati saranno generati nell'ambito dei programmi di controllo, non è necessario prescrivere una tempistica, in quanto la disposizione sarà attuata ogni volta che si rendano disponibili nuove conoscenze e non solo ogni dieci anni.

Art. 7: Limite di determinazione usato come livello massimo di residui

Questo articolo introduce la possibilità di stabilire che il livello massimo di residui sia il limite di determinazione. Corrisponde all'articolo 18 paragrafo 1 lettera b del regolamento (CE) n. 396/200511.

Nell'UE i livelli massimi di residui di questo tipo sono designati «valori per difetto». Poiché con ciò si intendono implicitamente limiti di determinazione validi per sostanze attive non ancora disponibili e dalle quali non ci si attende che generino residui, qui si sceglie di non adottare tale nozione.

Nell'UE tali valori per difetto sono elencati in un allegato distinto. Poiché ciò non assume rilievo ai fini dell'esecuzione, in Svizzera si sceglie di non operare la distinzione e di registrare nell'allegato 2 anche questi livelli massimi di residui.

Art. 8: Relazione dell'USAV

Nel caso in cui la valutazione di un livello massimo faccia emergere una divergenza rispetto ai valori fissati nell'UE, l'USAV è tenuto a redigere una relazione.

9 Cfr. nota 1

10 Cfr. nota 1

11 Cfr. nota 1 …