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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 175Fedlex · Rapporto esplicativo
Nell'UE è lo Stato membro relatore a dover redigere una relazione di valutazione («draft assessment report»). Sulla base di tale relazione, l'EFSA formulerà un parere che sarà pubblicato su Internet. Poiché in Svizzera non ha luogo questa interazione tra Stati membri ed EFSA, è previsto che sia l'USAV a redigere una relazione conforme a tali requisiti. La relazione sarà poi messa a disposizione del pubblico.
Art. 9: Residui di prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera
L'articolo in esame enumera i documenti da trasmettere all'USAV nel caso in cui si richieda la fissazione di appositi livelli massimi per i residui derivanti da impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi. L'articolo si ispira all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/200512. Può presentare richiesta una persona fisica oppure una persona giuridica.
La richiesta in oggetto non è una domanda di autorizzazione bensì una richiesta di regolamentazione da parte dell'USAV. Quest'ultimo, in virtù dell'articolo 12, è competente in materia di adeguamento degli allegati dell'OAOVA. Diversamente dall'ipotesi di autorizzazione, non sussiste alcun diritto a ottenere che l'USAV dia seguito alla richiesta.
Una richiesta del genere si può presentare non solo per i residui di prodotti fitosanitari non omologati in Svizzera ma anche, per esempio, per un prodotto fitosanitario che, pur essendo (di fatto) omologato in Svizzera, è però applicato all'estero a una coltura per la quale in Svizzera non esiste omologazione (per es. ananas).
Capoverso 2 lettera a: la sintesi della richiesta corrisponde alla sintesi del fascicolo di domanda conforme al testo inglese del regolamento (CE) n. 396/2005.
Capoverso 2 lettera a n. 4: a differenza che nell'UE, qui si menzionano, oltre alle condizioni di impiego nel quadro della buona pratica fitosanitaria, anche le condizioni di impiego nei biocidi.
Capoverso 2 lettera b: poiché il testo dell'UE consente interpretazioni molto variabili dei termini «relevant» (pertinente) e «vollständig» (completo), qui si è optato per una formulazione analoga a quella dell'articolo 7 capoverso 5 OPF.
Capoverso 2 lettera c: nel paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 396/2005 si fa ancora riferimento alla direttiva 91/414/CEE13. Le disposizioni del nuovo regolamento (CE) n. 1107/200914 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari sono state incluse nell'OPF. In questa sede si rimanda perciò a tale regolamento. Si rinvia inoltre ai dati richiesti nell'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato di biocidi (Obioc, RS 813.12).
Art. 10: Superamento di livelli massimi di residui
L'articolo in esame si basa sull'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/200515.
Capoverso 1: il capoverso in esame dispone l'applicazione a tutti i prodotti che rientrano nell'allegato 1 dei livelli massimi di residui fissati nell'allegato 2 oppure di un livello massimo pari a 0,01 mg/kg, a
12 Cfr. nota 1
13 Cfr. nota 8
14 Cfr. nota 7
15 Cfr. nota 1 …