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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 176Fedlex · Rapporto esplicativo

meno che le sostanze attive non siano nella lista di quelle a cui non si applicano livelli massimi di residui (allegato 3). Tale livello massimo varrà solo per i prodotti dotati di codice dell'UE. I prodotti non dotati di codice dell'UE sono pesci e singoli prodotti trasformati non armonizzati a livello UE. Poiché è difficile, per tali prodotti, stimare gli effetti dell'introduzione di un valore per difetto pari a 0,01 mg/kg, essi sono stralciati dalla disposizione in esame all'ora attuale.

L'introduzione del livello massimo pari a 0,01 mg/kg vale per tutte le sostanze attive che non siano altrimenti disciplinate.

Capoverso 2: L'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che, ai sensi di tale regolamento, non si può vietare od ostacolare l'immissione in commercio di un prodotto se è conforme ai livelli massimi di residui. Tale disposizione dell'UE è rivolta agli Stati membri. Sul piano dei contenuti dovrebbe valere la stessa cosa anche in Svizzera. È perciò ormai espressamente esclusa la possibilità di contestare impieghi scorretti di prodotti fitosanitari per mezzo dell'ordinanza in esame.

Come nei paesi dell'UE, in futuro la contestazione e la sanzione degli impieghi scorretti avverranno per mezzo della disciplina specifica pertinente (per es. l'ordinanza sui prodotti fitosanitari e/o la legislazione agraria).

Capoverso 3: il capoverso in esame è un adeguamento all'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Art. 11: Divieto di trasformazione e di miscelazione

L'articolo in esame corrisponde all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 396/200516 e introduce il divieto di trasformare e di miscelare prodotti che superino i livelli massimi di residui e dei quali l'articolo 10 non consentirebbe la consegna in quanto tali al consumatore per motivi di protezione della salute. L'introduzione di tale divieto di trasformazione segna un cambiamento rispetto alle norme finora vigenti. In futuro il consumatore potrà attendersi che, per produrre derrate alimentari, siano impiegati ingredienti conformi alle normative sulle derrate alimentari. Si prevede così che siano interrotte le pratiche contrarie alle buone prassi di produzione.

Art. 12: Adeguamento degli allegati

L'articolo in esame corrisponde all'articolo 5 capoverso 1 OSoE.

Art. 13: Direttive alle autorità cantonali di esecuzione

L'articolo in esame riprende l'articolo 5 capoverso 2 OSoE. A norma dell'articolo 5 capoverso 2 OSoE, vi era facoltà di impartire direttive (provvisorie) sulla fissazione di valori nuovi, in attesa della modifica degli allegati, nel caso in cui ciò si fosse reso necessario come provvedimento immediato di tutela della salute. Come è stato finora, l'innalzamento di livelli massimi o la fissazione di nuovi livelli massimi avverrà mediante revisione ordinaria dell'ordinanza.

Art. 14: Disposizioni transitorie

Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr.

16 Cfr. nota 1 …