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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 177Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 15: Abrogazione di un altro atto normativo
L'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata con l'entrata in vigore dell'ordinanza in esame.
Art. 16: Entrata in vigore
L'ordinanza riveduta entrerà in vigore contestualmente alla legge sulle derrate alimentari riveduta.
Allegati
Allegato 1
L'allegato 1 rinvia all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/200517. Le ultime modifiche all'allegato I sono state apportate dal regolamento (UE) n. 752/201418 sotto forma di diversi adeguamenti. Nella Tabella si sono inoltre elencati prodotti di animali acquatici e prodotti trasformati che nell'UE non sono ancora definiti. Come avvenuto finora in tale lista, l'acqua potabile non è disciplinata dall'ordinanza in esame.
Allegato 2
L'allegato in esame rispecchia gli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/200519 in combinato disposto con la lista 1 dell'allegato OSoE.
Per ora il contenuto della tabella corrisponde alla revisione prevista della lista 1 OSoE. Poiché, prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta, nell'UE vi saranno altri adeguamenti, è previsto che,
prima della seconda consultazione degli uffici, si tenga conto dei nuovi livelli massimi introdotti nel frattempo dalle norme UE nonché delle nuove autorizzazioni rilasciate in Svizzera, in modo che all'atto dell'entrata in vigore si abbia il massimo livello di aggiornamento. Come avvenuto finora, i livelli massimi di residui dell'UE vengono ripresi solo se si può accedere a informazioni sufficienti per compiere una valutazione dei rischi in Svizzera e per garantire che, tenendone conto, siano esclusi rischi per la salute.
Nella colonna delle osservazioni continueranno a essere elencati i regolamenti modificativi di cui tener conto per la sostanza attiva in questione o per la combinazione di sostanza attiva e derrata alimentare. Sarà inoltre precisato se una sostanza attiva è liposolubile e se il valore indicato è un limite di determinazione.
Per il progetto di ordinanza in esame è stato possibile abbreviare le note esplicative che introducono l'allegato con la lista 1 OSoE, in quanto:
i relativi requisiti sono già descritti negli articoli;
17 Cfr. nota 1
18 Regolamento (UE) della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 208 del 15.7.2014, pag. 1.
19 Cfr. nota 1 …