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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 178Fedlex · Rapporto esplicativo
i prodotti di cui all'allegato I non contengono acqua potabile né alimenti per lattanti e di proseguimento e, pertanto, è chiaro che per loro quei livelli massimi di residui non valgono;
il gruppo delle «derrate non precisate» diventa obsoleto per opera dell'allegato I; per i biocidi valgono livelli massimi di residui identici a quelli dei prodotti fitosanitari.
Allegato 3
L'allegato in esame è ispirato all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/200520 e contiene la lista degli antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi di residui. Nel quadro dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari o dell'ordinanza sui biocidi vengono omologate sostanze attive per le quali non servono livelli massimi di residui. In quel caso si tratta soprattutto di microrganismi e di estratti vegetali. Con il nuovo allegato in esame queste sostanze attive vengono espressamente enumerate anche in Svizzera, in modo che risulti trasparente per le autorità di esecuzione che a tali sostanze non si applicano livelli massimi di residui.
Va osservato che l'inclusione di una sostanza attiva in questa lista è vincolata al rispetto delle condizioni di impiego stabilite a norma dell'OPF o dell'OBioc. Ogni volta che un'autorizzazione viene estesa, prima di poter confermare l'inclusione nell'allegato va effettuata una nuova valutazione dei rischi. Per i biocidi i rischi sono soggetti a nuova valutazione nel caso in cui le disposizioni specifiche sulla sostanza attiva di cui all'allegato 2 dell'OBioc pongano tale requisito per l'esame di una domanda d'omologazione.
Allegato 4
Per l'ipotesi di trattamento successivo alla raccolta con un fumigante, si elencano qui combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi di residui dell'allegato 2 valgono solo al momento della consegna al consumatore. Si elencano tutte le sostanze attive omologate in Svizzera o nell'UE per l'impiego come fumiganti.
20 Cfr. nota 1 …