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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 179Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento relativo all’

ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

I. Situazione iniziale

Con la nuova legge sulle derrate alimentari (LDerr) è stata creata una base legale per eliminare le differenze tra il diritto UE e quello svizzero a livello di ordinanza e per armonizzare maggiormente la legislazione svizzera sulle derrate alimentari con quella europea. L’obiettivo è mantenere la tutela del consumatore a livello europeo e continuare a rimuovere eventuali ostacoli tecnici agli scambi. In tale contesto, l’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, (OSoE)1 sarà sottoposta a revisione totale. Quale novità, i residui di sostanze farmacologicamente attive contenute nella lista 3a della OSoE nonché i residui degli additivi per l’alimentazione animale delle liste 3b e 3c (coccidiostatici e istomonostatici) sono raggruppati in un’ordinanza separata. La nuova lista 1comprende inoltre le sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono limiti massimi riportati attualmente nell’allegato 2 dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)2. Infine le sostanze vietate, oggi elencate nell’allegato 4 lettera d dell’ordinanza sui medicamenti veterinari, saranno enumerate nell’apposita lista 4. Il raggruppamento delle sostanze farmacologicamente attive in una sola ordinanza corrisponde alla sistematica del regolamento (UE) n. 37/20103. Si tengono in considerazione i regolamenti (CE) n. 124/20094 e (CE) n. 470/20095 nonché le decisioni 2003/181/CE6 e 2004/25/CE7.

Commento ai singoli articoli

1 RS 817.021.23

2 RS 812.212.27

3 Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014, GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 20.

4 Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio, GU L 40, del 11.2.2009, pag. 7, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2012, GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1.

5 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)

n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

6 Decisione 2003/181/CE della Commissione, del 13 marzo 2003, che modifica la decisione

2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale, GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17.

7 Decisione 2004/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione

2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale, GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38.

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