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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 180Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 1: Oggetto e campo d’applicazione

L’articolo 1 fissa oggetto e campo d’applicazione dell’ordinanza.

Sono escluse dal campo d’applicazione le sostanze attive di origine biologica utilizzate nei medicamenti immunologici per uso veterinario per l’immunizzazione attiva o passiva o per l’accertamento dello stato immunologico. Inoltre sono esclusi i contaminanti ai sensi

dell’ordinanza sui contaminanti8 nonché le derrate alimentari derivanti da animali ai quali,

nell’ambito di sperimentazioni cliniche, siano state somministrate sostanze farmacologicamente attive non omologate. Queste derrate alimentari sono tuttavia disciplinate nella legislazione sulle derrate alimentari e per la loro immissione sul mercato è necessaria

un’autorizzazione di cui all’articolo 34 della nuova LDerr.

Art. 2: Definizioni

Sono definiti i termini «limite massimo», «residui di sostanze farmacologicamente attive»,

«sostanze vietate» e «valore di riferimento per interventi».

Art. 3: Limiti massimi

Questo articolo fissa in quali liste sono riportati i limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, i limiti massimi derivati dall’utilizzo o per effetto del carry-over di additivi per alimenti per animali, le sostanze vietate e i valori di riferimento per le misure da adottare. La nuova lista 1 comprende le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione in base ai limiti massimi di residui (cpv. 1). Ora i residui di sostanze farmacologicamente attive, finora enumerati nella lista 3a dell’OSoE, e le sostanze farmacologicamente attive che non richiedono un limite massimo, finora enumerate nell’allegato 2 dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet), sono riuniti in un’unica lista. In seguito a questo trasferimento la lista b dell’allegato 2 dell’OMVet diventa obsoleta e può essere soppressa.

I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali (coccidiostatici, istomonostatici) presenti nelle derrate alimentari di origine animale sono incluse nella lista 2 (cpv. 2). Gli additivi per alimenti per animali a effetto colorante adonirubina e cantaxantina sono ripresi dall’ex lista 4 dell’OSoE.

I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali (coccidiostatici, istomonostatici) presenti nelle derrate alimentari di origine animale per effetto del carry-over sono elencate nella lista 3 (cpv. 3).

Le sostanze vietate sono elencate nella lista 4 (cpv. 4). Sono riprese per esempio le sostanze oggi enumerate nell’allegato 4 lettera d OMVet.

I valori di riferimento per misure sono enumerati nella lista 5 (cpv. 5).

Art. 4: Immissione sul mercato

Continua a valere il principio secondo cui possono essere presenti residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali unicamente in quantità innocue per la salute e tecnicamente inevitabili.

Non possono essere immesse sul mercato derrate alimentari di origine animale contenenti residui di sostanze che superino i limiti massimi fissati nell’allegato, che siano vietate o che non siano omologate. Ciò coincide con la legislazione dell’UE. Nel caso in cui l’immissione sul mercato avvenga comunque, la derrata alimentare interessata è oggetto di contestazione ed è disposto un provvedimento che tenga conto del principio di proporzionalità.

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