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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 181Fedlex · Rapporto esplicativo

Se però per una di tali sostanze è stato fissato un valore di riferimento per interventi e il limite massimo di residui per una data derrata alimentare non supera quel valore di riferimento,

tale derrata non può essere oggetto di contestazione.

Le sostanze vietate sono sostanze in cui la presenza di un sostanza farmacologicamente attiva oppure di suoi residui nelle derrate alimentari di origine animale può rappresentare un rischio per la salute umana.

Le sostanze non ammesse sono sostanze per cui non è possibile trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana perché in mancanza di una domanda di ammissione, la sostanza non è stata sottoposta a una valutazione scientifica dei rischi.

Art. 5: Adeguamento delle liste

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) continua a essere competente in materia di adeguamento delle liste.

Art. 6: Direttive alle autorità cantonali di esecuzione

Come avvenuto finora, l’USAV ha facoltà di emanare direttive provvisorie a uso delle autorità cantonali di esecuzione nella misura in cui le liste allegate all’ordinanza non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendano necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute.

Art. 7: Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono disciplinate a livello centrale nell’articolo 90 LDerr.

Art. 8: Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova legge sulle derrate alimentari.

Allegato

Lista 1

Le sostanze farmacologicamente attive, provviste o meno di limite massimo, sono elencate in ordine alfabetico in una lista comune. Non si rimanda più alla tabella del regolamento (UE) 37/20109 e le sostanze attive sono invece incluse in una lista apposita. Quest’ultima comprende l’attuale lista 3a OSoE e anche l’allegato 2 OMVet. Nel progetto è raffigurato solo un estratto di tale lista. Nella versione definitiva sarà pubblicata la lista conformemente allo stato attuale del momento.

Lista 2

I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali (coccidiostatici, istomonostatici) presenti nelle derrate alimentari di origine animale, finora registrate nella lista 3b

dell’OSoE, sono incluse nella lista 2. Vengono inoltre ripresi dall’ex lista 4 dell’OSoE i due additivi per alimenti per animali a effetto colorante adonirubina e cantaxantina.

Lista 3

9 Vedi nota 3. … 3/4