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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 183Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Derrate alimentari e nutrizione

Commento relativo all’

ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e talune altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

I Situazione iniziale

La presente ordinanza deriva dall’ordinanza del DFI sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari1, più volte sottoposta a revisione nel corso degli anni e armonizzata con gli atti normativi dell’UE, in particolare con il regolamento (CE) n.

1925/20062. Mediante la nuova legge sulle derrate alimentari si intende ora compiere un ulteriore passo verso una maggiore armonizzazione.

II. Commento alle singole disposizioni

Titolo dell’ordinanza:

Il titolo è stato conformato a quello del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza non concerne più l’arricchimento di derrate alimentari per motivi fisiologico-nutrizionali, ma disciplina in generale l’aggiunta alle derrate alimentari di vitamine, sali minerali e sostanze di altro tipo che hanno effetti nutrizionali o fisiologici. Nell’UE queste disposizioni non si applicano agli integratori alimentari, un principio che è stato anch’esso ripreso. Pure in Svizzera gli integratori alimentari saranno infatti disciplinati da un’apposita ordinanza.

Articolo 2: Aggiunta di vitamine e sali minerali

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 distingue tra l’aggiunta di vitamine e sali minerali e quella di talune sostanze di altro tipo, un principio che è stato ripreso anche nella presente ordinanza. Nel capoverso 1 vengono indicati gli scopi per i quali è consentita l’aggiunta di vitamine e sali minerali, vale a dire la conservazione o il miglioramento del valore nutritivo e la tutela della salute della popolazione. Ciò corrisponde ai requisiti stabiliti nell’articolo 3 (in particolare capoverso 2 lettere a, b e c) del regolamento (CE) n. 1925/2006. Il riferimento alla "salute della popolazione" nono esiste nell’UE. In Svizzera questa precisazione è necessaria per sottolineare che l’aggiunta delle sostanze in questione non persegue finalità che competono alla legislazione sugli agenti terapeutici.

I capoversi 2 e 3 rinviano all’allegato 1, in cui sono elencati le vitamine e i sali minerali ammessi e le relative quantità massime. Vitamine e sali minerali devono anche soddisfare il requisito della biodisponibilità per il corpo umano.

1 RS 817.022.32

2 Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 104 del 30.12.2006, pag. 26; da ultimo modificato dal regolamento (UE) N. 1161/2011, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29. 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.304319