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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

La sede sociale in Svizzera è importante proprio perché la persona responsabile costituisce il referente diretto delle autorità di esecuzione e perché consente di chiarire dove vanno indirizzate le eventuali disposizioni delle autorità di esecuzione. Se la persona responsabile avesse un indirizzo all'estero, la comunicazione tra le autorità e la persona responsabile sarebbe molto più complicata e sarebbe penalizzante ai fini degli obiettivi perseguiti con la legge sulle derrate alimentari.

Articolo 71: Obbligo del controllo autonomo

Nell'ambito delle sue attività, la persona responsabile provvede, a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione, affinché siano soddisfatti i requisiti del diritto sulle derrate alimentari. La persona responsabile garantisce che in Svizzera le derrate alimentari possano essere consumate senza problemi e gli oggetti d'uso utilizzati senza rischi. Le autorità di esecuzione controllano innanzitutto se la persona responsabile rispetta l'obbligo del controllo autonomo al quale è soggetta. Se dal controllo autonomo eseguito dalla persona responsabile risulta che i requisiti di legge non vengono rispettati, è necessario adottare immediatamente le misure necessarie per il ripristino della situazione di conformità.

L'obbligo del controllo autonomo è relativo al settore nel quale opera la persona responsabile. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe evincere dal relativo testo del diritto europeo21, non si deve semplicemente provvedere affinché «solo» i prodotti soddisfino i requisiti del diritto sulle derrate alimentari, bensì tutti i requisiti vigenti del diritto sulle derrate alimentari del settore di attività in questione devono essere soddisfatti. Quanto sopra vale ad esempio anche per i locali.

Limitando l'obbligo del controllo autonomo al settore di attività se ne delimita chiaramente l'ambito. Il gestore di un deposito frigorifero, il quale conserva verdure per conto di un soggetto terzo, non deve essere responsabile del fatto che sulle verdure siano presenti residui di prodotti fitosanitari in concentrazioni troppo elevate. Tale responsabilità compete al soggetto terzo. Quanto sopra vale anche per la persona che si limita a trasportare le verdure.

Ai sensi del capoverso 2 la persona responsabile deve fare in modo che vengano immessi sul mercato soltanto derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alla legislazione sulle derrate alimentari. La persona responsabile non può avvalersi del principio di proporzionalità e partire dal presupposto di poter comunque mettere in circolazione una derrata alimentare o un oggetto d'uso che non sia conforme ai requisiti di legge. Essa deve invece garantire che i prodotti interessati siano conformi alla legge al più tardi all'atto della consegna o del trasferimento. Le riflessioni sulla proporzionalità vanno fatte dalle autorità di esecuzione quando contesta un prodotto non conforme e deve decidere i provvedimenti da adottare.

Anche il diritto UE è basato sul concetto dell'obbligo del controllo autonomo nonché su quello della persona responsabile. Tuttavia, le responsabilità del fabbricante, del commerciante e dell'importatore vengono disciplinate in modo specifico, segnatamente nel caso dei prodotti cosmetici e dei giocattoli. Responsabilità analoghe devono essere presenti anche nel diritto svizzero, per questo il DFI ha la competenza di disciplinare in questo campo (cpv. 3).

Articolo 72: Elementi dell'obbligo del controllo autonomo

Finora non era chiaro che cosa fosse necessario effettuare ed esaminare nell'ambito del controllo autonomo. Questa nuova ordinanza definisce il dettaglio gli obblighi delle aziende. Per quanto riguarda il controllo autonomo, le autorità di esecuzione possono pretendere solo quanto prescritto dall'ODerr. I singoli elementi del controllo autonomo sono definiti per punti.

21 V. art. 17 par. 1 del regolamento (CE) 178/2002.