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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 184Fedlex · Rapporto esplicativo
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Con la revisione totale della presente ordinanza è stata abbandonato il principio svizzero delle "razioni giornaliere". Il loro scopo era di tutelare la salute dei consumatori e di evitare assunzioni di vitamine in dosi eccessive. Il riferimento a queste razioni giornaliere ha però provocato crescenti difficoltà e ostacoli al commercio.
Per garantire la tutela della salute, nel regolamento (CE) n. 1925/2006, l’UE aveva annunciato l’introduzione di quantità massime, che a oggi però non sono ancora state fissate. Di conseguenza si è deciso di stabilire concentrazioni massime per 100 g o 100 ml (vedi anche commento all’allegato 1).
Articolo 3: Aggiunta di sostanze di altro tipo che hanno effetti nutrizionali o fisiologici
Come già menzionato in precedenza, la presente ordinanza è stata armonizzata con le disposizioni europee. In linea di principio, l’aggiunta di sostanze di altro tipo con effetti nutrizionali o fisiologici è consentita, nel rispetto però delle limitazioni stabilite nell’allegato 2. Non soggiace all’articolo 3 l’aggiunta di sostanze che rientrano nel campo d’applicazione delle nuove norme sui nuovi tipi di derrate alimentari (vedi commento seguente all’articolo 4).
Articolo 4: Aggiunta di nuovi tipi di derrate alimentari
A causa dell’abbandono del "principio positivo", anche in Svizzera è emersa l’esigenza di introdurre un’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari3 (i cosiddetti "novel food"), analogamente al diritto dell’UE. In ambito comunitario, l’autorizzazione di nuovi ingredienti alimentari avviene mediante il regolamento (CE) n. 258/974 sui "novel food", che ne stabilisce anche con precisione le condizioni di impiego e utilizzo.
Per le sostanze secondo gli articoli 2 e 3 della presente ordinanza soggette alla nuova normativa svizzera sui nuovi tipi di derrate alimentari, si procede invece in maniera diversa: esse devono infatti essere autorizzati dall’USAV o ammessi dal DFI. Le modalità di utilizzo di queste sostanze sono disciplinate nelle rispettive autorizzazioni o nella nuova ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari.
Articolo 5: Aggiunte al sale commestibile
Le aggiunte al sale commestibile sono regolamentate separatamente ed esulano dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza. Le disposizioni vigenti relative all’aggiunta di fluoro e iodio sono state leggermente riformulate; da due capoversi si è passati a tre. L’aggiunta di fluoro all’acqua potabile per motivi di salute pubblica è stata stralciata, trattandosi di una misura ormai desueta. I consumatori si aspettano del resto che l’acqua potabile sia pura e non contenga aggiunte (vedi allegato 4 numero 2).
Articolo 6: Disposizioni comuni
Il capoverso 1 stabilisce le quantità massime al momento della vendita.
Allo scopo di proteggere dagli inganni, nel capoverso 2 si specifica che la quantità aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici deve essere significativa, conformemente a quanto stabilito nell’allegato 9 della nuova ordinanza del DFI del… relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OIDerr).
Dal 1957 la disposizione sul dosaggio in eccesso costituisce una peculiarità del diritto svizzero. All’epoca si avvertì la ncessità di introdurre una norma che garantisse che le concentrazioni di vitamine nelle derrate alimentari corrispondessero alle quantità dichiarate. Poiché i composti vitaminici erano spesso molto instabili, vennero permessi dosaggi in forte eccesso per garantire il tenore di vitamine indicato fino alla scadenza della data di conservazione. Al
3 RS …
4 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, GU L 188, pag. 14. 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.304319 2/4