Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 185Fedlex · Rapporto esplicativo

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

giorno d’oggi ciò non è più necessario, grazie a procedimenti specifici che consentono di produrre composti vitaminici stabili. Chi produce derrate alimentari deve decidere autonomamente i dosaggi in eccesso in modo da assicurare che, al momento della consegna ai consumatori, il tenore effettivo corrisponda alla quantità indicata (capoverso 3).

Il capoverso 4 disciplina i composti ammessi e detta i relativi requisiti di purezza.

Il capoverso 5 stabilisce che a determinate derrate alimentari non possono essere aggiunte vitamine, sali minerali o altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici (vedi anche allegato 4).

Il regolamento (CE) n. 1925/20065 attribuisce alla Commissione la facoltà di vietare

l’aggiunta di determinati ingredienti alimentari. Mediante il regolamento (UE) n. 2015/4036 dell’11 marzo 2015, per le specie di Ephedra è stato introdotto un simile divieto, ripreso anche nella presente ordinanza (allegato 5).

Articolo 7: Caratterizzazione

Nel capoverso 1 si specifica che l’aggiunta di vitamine, sali minerali e sostanze di altro tipo che hanno effetti nutrizionali o fisiologici deve figurare nell’elenco degli ingredienti della derrata alimentare in questione. Le derrate alimentari arricchite devono sempre recare una dichiarazione del valore nutritivo, anche nei casi per cui la nuova OIDerr prevede l’esonero dall’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo. Ciò non vale però per il sale da cucina iodato o fluorato.

I capoversi 2 e 3 regolamentano la caratterizzazione del sale comestibile/sale da cucina iodato o fluorato.

Per assicurare alla popolazione un apporto sufficiente di iodio e fluoro e soprattutto per informare sull’importanza di tali sostanze, nel capoverso 4 sono state mantenute le due indicazioni già previste dal diritto vigente, anche se risultano parzialmente in contraddizione con le indicazioni sulla salute contenute nell’OIDerr. Con queste diciture, ormai in uso da diversi anni in Svizzera, si intende spiegare ai consumatori il senso e lo scopo dell’aggiunta di iodio e fluoro al sale commestibile.

Articolo 8: Adeguamento degli allegati

Come finora, l’USAV ha la facoltà di adeguare gli allegati allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. In Europa, la principale agenzia specializzata in materia di sicurezza delle derrate alimentari è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA). Per quanto riguarda il contenuto degli allegati, è quindi opportuno che l’USAV tenga conto delle decisioni di tale Autorità.

Articolo 9: Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata la vigente ordinanza sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.

Articolo 10: Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono disciplinate a livello centrale nell’articolo 90 ODerr. Le derrate alimentari che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza ma non ne soddisfano le condizioni, adempiendo però alle disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre

5 Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 104 del 30.12.2006, pag. 26; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 1161/2011, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.

6 Regolamento (UE) n. 2015/403 della Commissione dell’11 marzo 2015 recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille], GU L 67, pagg. 4 e 5. 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.304319 3/4