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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 186Fedlex · Rapporto esplicativo
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20057 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari, possono essere prodotte, importate e caratterizzate in conformità al diritto previgente ancora per un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 11: Entrata in vigore
Si prevede di far entrare in vigore la presente ordinanza in concomitanza con la nuova legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze.
Allegati
Allegato 1: Vitamine e sali minerali che possono essere aggiunti alle derrate alimentari
Nell’allegato 1 sono elencate le vitamine e i sali minerali di cui è consentita l’aggiunta alle derrate alimentari. Le concentrazioni massime sono indicate per 100 g o 100 ml. A differenza del corrispondente regolamento dell’UE, si è rinunciato a includere nell’elenco il sodio e il boro. Un’aggiunta di sodio non ha senso sotto il profilo nutrizionale, o meglio sarebbe in contraddizione con la "strategia sale" della Confederazione. L’aggiunta di boro non costituisce una necessità da un punto di vista nutrizionale, e inoltre non sono stati trovati dati scientifici che possano giustificare l’indicazione di una concentrazione massima.
Allegato 2: Altre sostanze che possono essere aggiunte alle derrate alimentari
Questo allegato elenca le sostanze di altro tipo che possono essere aggiunte alle derrate alimentari.
Allegato 3: Composti autorizzati di vitamine, sali minerali e talune altre sostanze
In questo allegato sono elencati i composti autorizzati. Tranne che per i sali di sodio e di boro, questa lista corrisponde al regolamento (CE) N. 1925/2006. L’allegato è stato adeguato ai più recenti sviluppi in materia.
Allegato 4: Elenco delle derrate alimentari a cui non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o talune altre sostanze
Questo elenco corrisponde alle disposizioni del regolamento (CE) N. 1925/2006.
Allegato 5: Sostanze il cui impiego nelle derrate alimentari è vietato
Questo elenco comprende per il momento solo le specie di Ephedra e le loro preparazioni.
7 RS 817.022.32
011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.304319 4/4