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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 187Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo
all'ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)
I. Situazione iniziale
La presente revisione riunisce gli adattamenti che derivano dalla revisione della legge sulle derrate alimentari (LDerr), comprese le relative ordinanze, con quelli dell'aggiornamento annuale che devono essere eseguiti sulla base dell'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999. Le modifiche sono principalmente di natura tecnica e comprendono in particolare quanto segue:
recepimento senza modifiche delle disposizioni dell’ordinanza del DFI dell’11 maggio 2009 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione1; adeguamento degli allegati in conformità con il regolamento (CE) 2073/20052;
recepimento dei criteri microbiologici per il controllo degli animali da macello dall’«Istruzione relativa all’applicazione di controlli microbiologici nel quadro dell’autocontrollo dei macelli» dell’ex Ufficio federale di veterinaria del 3 ottobre 2006;
cancellazione del valore limite per la Pseudomonas aeruginosa, poiché integrato nell’Ordinanza del DFI sui cosmetici.
Le innovazioni a livello contenutistico riguardano in particolare il recepimento delle disposizioni UE sugli alimenti surgelati, il recepimento del nuovo valore per l’analisi della Salmonella nelle carcasse di suino e la definizione di un criterio di igiene del processo per il Campylobacter nella macellazione di pollame. Inoltre, sulla base della nuova legge sulle derrate alimentari (abolizione del concetto di valore limite/di tolleranza), è stato stralciato l’attuale allegato 2.
Si è quindi resa necessaria una revisione totale, poiché sia i singoli capitoli dell’ultima parte dell’ordinanza sia gli allegati sono stati sottoposti a una rielaborazione completa, con conseguenti ripercussioni sulla suddivisione. L’attuale allegato 2 è stato abolito. Inoltre le disposizioni dell’ordinanza concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione sono state recepite nella presente ordinanza.
1 RS 817.024.2
2 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005, GU L 69 dell’8.03.2014, pag. 93.